Riduzione contributi INPS forfettario: domande entro il 28 febbraio

 Il regime di favore  prevede la riduzione  dei contributi previdenziali nella misura del 35% su:

  •  contribuzione dovuta sul reddito entro il minimale,  e su
  • contribuzione sul reddito eventualmente eccedente, 

mentre  resta sempre dovuto in misura intera il contributo per l'indennità di maternità (pari a 7,44€ annui).

La riduzione tuttavia non è automatica ma ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente  con domanda  all'INPS in forma telematica nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo www.inps.it – Servizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 – Adesione.

Ciò dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l’accesso al regime agevolato non sarà consentito per l’anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.

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