Superbonus 90% nel 2023
Il DL 176/2022, decreto Aiuti-quater, ha ridimensionato il superbonus 110%. Già dal prossimo anno, l’aliquota agevolativa scende dal 110% al 90%, sia per i lavori condominiali che per quelli effettuati su edifici unifamiliari comprese le villette. Ricordiamo che chi presenta la CILAS entro il 25 novembre 2022 manterrà il diritto al 110%.
Per i condomìni e plurifamiliari di unico proprietario da 2 a 4 unità è prevista una riduzione dell’aliquota al 90%. La norma è peggiorativa, perché anticipa dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2022 la scadenza dell’aliquota del 110%, mentre resta confermato il decalage previsto per il 2024 e il 2025, ovvero, 70% per le spese sostenute nell’anno 2024; 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.
Alle unifamiliari è stata invece concessa una proroga. Per quelle sulle quali, al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, la scadenza è spostata dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023, ma con aliquota al 90%. Tuttavia per sfruttare il superbonus, sarà necessario rispettare precisi requisiti. L’art.9 del decreto Aiuti-quater stabilisce che, in riferimento ai lavori effettuati su edifici e villette unifamiliari, i contribuenti potranno sfruttare il superbonus solo se:
- titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (Usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi);
- la stessa unità immobiliare è adibita ad abitazione principale;
- titolari di un reddito di riferimento rapportato a uno specifico quoziente familiare, non superiore a 15.000 euro.
In particolare, sul limite reddituale, partendo dal reddito complessivo del contribuente, del coniuge e dei familiari conviventi, rilevato nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese, lo stesso dovrà essere diviso per un quoziente che varia in base al numero dei componenti del nucleo familiare.
Il reddito ottenuto dovrò essere confrontato con il limite di 15.000 euro.
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