Rottamazione quater e stralcio cartelle nella Manovra 2023

 Il provvedimento contenuto in manovra prevede quindi lo stralcio totale delle cartelle fino a 1000 euro, cioè la cancellazione totale del debito, senza pagare nulla. Le cartelle che accedono al condono devono esser state consegnate all’Agenzia delle entrate Riscossione (o altro agente della riscossione) dal 1° gennaio 2000 ed entro il 31 dicembre 2015. Le cartelle saranno annullate alla data del 31 gennaio 2023, quindi il controllo della propria posizione sul portale dell’Agenzia delle entrate Riscossione, accedendo all’area riservata con la SPID, la CIE o la CNS, sarà possibile oltre questa data.

Possono essere oggetto di rottamazione i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. E’ oggetto di sanatoria il singolo debito indicato nella cartella o nell’accertamento esecutivo (se già affidato per il recupero all’Agente della riscossione). Possono essere rottamati anche gli avvisi di addebito INPS.

A ogni modo, il pagamento delle somme dovute può essere effettuato:

  • in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero
  • nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023.
  • Le restanti sedici rate di 18, devono essere versate nei 4 anni successivi, alle seguenti scadenze: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.

Possono aderire anche i decaduti dalle precedenti rottamazioni, quindi, tutti i contribuenti che non sono riusciti a portare a termine le precedenti rottamazioni. Non rientrano nella rottamazione:

  • i crediti derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti;
  • multe e sanzioni dovute per provvedimenti e sentenze penali di condanna

Oltre allo stralcio delle cartelle fino a mille euro e alla rottamazione il Governo Meloni ha introdotto una serie di ulteriori misure volte ad agevolare il contribuente che si vuole mettere in regola.

Viene prevista una nuova definizione agevolata delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni relativi ai periodi di imposta in corso dal 31 dicembre 2019 fino al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto e anche se recapitate dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio. Si tratta di uno sconto sulla sanzione dovuta, che passa al 3% invece che al 10%. 

Inoltre, si prevede la possibilità di poter sanare le irregolarità degli obblighi e gli inadempimenti di natura formale che non incidono sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, commesse fino al 31 ottobre 2022. La regolarizzazione avviene semplicemente versando una sanzione pari a 200 euro per ciascun periodo di imposta a cui si riferiscono le violazioni. Il versamento può esser fatto in due rate di pari importo con scadenza 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024.

È possibile anche regolarizzare l'omesso pagamento di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale. Con la finanziaria si introduce la possibilità di sanare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, per le quali non è stata ancora notificata la relativa cartella di pagamento. In questo caso è sufficiente il pagamento integrale della sola imposta in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023 oppure tramite rateazione in un massimo di 20 rate trimestrali. Le rate devono essere di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sull’importo delle rate successive, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati a partire dal 1° aprile 2023.

Per i soli tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate è previsto un “ravvedimento speciale” delle violazioni tributarie. Si tratta della definizione agevolata di violazioni sostanziali riguardanti tutte le dichiarazioni relative ai periodi in corso fino al 31 dicembre 2021. In questo caso si versa un diciottesimo della sanzione oltre all'imposta e gli interessi dovuti entro il 31 marzo 2023 o in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali.

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