TAX CREDIT LIBRERIE Possibile fino al 28 ottobre
Dal 15 settembre 2022 è possibile presentare domanda per accedere al credito d’imposta relativo alle spese effettuate nel corso del 2021 fino a un massimo di 10.000 euro, valore che arriva a 20.000 euro nel caso delle piccole librerie, non comprese in gruppi editoriali ma gestite dagli stessi esercenti.
Possono essere presentate dalle ore 12 del 15 settembre 2022 e fino alla stessa ora del 28 ottobre 2022, esclusivamente tramite il portale https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/ le istanze relative al 2021, per il riconoscimento del credito d’imposta introdotto dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 319 a 321), destinato agli esercenti del settore della vendita al dettaglio di libri, nuovi o usati, in esercizi specializzati.
Il contributo è parametrato, per ogni punto vendita, alle spese sostenute per i locali in cui svolgono l’attività agevolata a titolo di alcuni tributi locali (ad esempio Imu), mutui e contributi previdenziali e assistenziali versati per il personale dipendente. Altro criterio è aver sviluppato, nel corso dell’esercizio finanziario precedente, ricavi derivanti da cessione di libri pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivi.
Per la domanda è richiesta l’asseverazione di tali spese da parte del proprio commercialista (o revisore contabile) e sarà necessario essere in possesso del dispositivo di “firma digitale” del titolare/legale rappresentante .
Chiusa la finestra temporale per la presentazione delle istanze e conclusa la fase di verifica e controllo, la direzione generale Biblioteche e istituti culturali trasmetterà all’Agenzia delle entrate i dati degli esercenti ai quali è stato riconosciuto il credito d’imposta, con i relativi importi attribuiti, e pubblicherà sul proprio sito l’elenco dei beneficiari approvato con decreto direttoriale.
Dal quel momento il tax credit potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dal 10 del mese successivo a quello in cui la direzione generale ha notificato ai beneficiari (e quindi dalla pubblicazione del suddetto elenco) l’ammontare del contributo spettante.
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