Pensioni fino a 1.000 euro, stop al pignoramento

Buone notizie per i pensionati, in fase di conversione in legge del DL 115/2022 (decreto Aiuti-bis), la soglia fino alla quale non è ammesso il pignoramento della pensione sale da 700 euro a 1.000 euro. Si tratta di un’importante novità, forse in parte anche dovuta dallo Stato, ma sicuramente accettata con i favori dai milioni di pensionati italiani. Infatti, il caro prezzi degli ultimi mesi ha messo a dura prova le tasche degli italiani che devono scegliere tra quale bolletta o altra spesa pagare e quale no. Non c’è altra scelta per cercare quantomeno di arrivare a fine mese.

Detto ciò, la novità entrerà in vigore una volta che la legge di conversione del decreto Aiuti-bis sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale; il testo della legge ora è passato dal Senato alla Camera per la sua approvazione definitiva. Con la legge di conversione del Decreto Aiuti bis a cambiare è quanto previsto dall’articolo 545 del Codice di Procedura Civile relativo ai crediti impignorabili.

In merito ai limiti di pignoramento delle pensioni, fino all’entrata in vigore delle novità è previsto il divieto per gli assegni di importo corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. Tradotto in numeri, il valore è pari a 702,42 euro, ossia l’importo mensile dell’assegno sociale (pari a 468,28 per il 2022), aumentato della metà dello stesso.

L’emendamento all’esame del Senato, mantiene il riferimento all’assegno sociale, ma in particolare al doppio dell’importo massimo mensile e fissa un valore minimo pari a 1.000 euro.

Le pensioni che non superano questa soglia saranno quindi impignorabili. La parte eccedente tale importo resta pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma dello stesso articolo 545 del Codice di Procedura Civile che prevedono quanto segue:

Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell’ammontare delle somme predette.”

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