Bollette, credito d'imposta anche alle imprese più piccole con contatori di potenza a 4,5 Kw
Dai bar, ai ristoranti fino alle piccole attività artigiani, il Decreto Aiuti ter approvato il 16 settembre 2022 e pubblicato in GU n 223 del 23 settembre 2022, estende la portata del bonus bollette introdotto in favore delle imprese, aumentando inoltre il valore dei crediti d’imposta già previsti.
Fortemente ampliato il bacino dei potenziali fruitori del credito d’imposta per le imprese non energivore, circoscritto, fino al terzo trimestre, a quelle dotate di contatori con potenza pari almeno a 16,5 kW: il perimetro di applicazione viene esteso alle imprese di dimensioni minori, con contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW. Si accede al bonus se il prezzo della componente energetica acquistata nel terzo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, è in media aumentato più del 30% per kWh rispetto allo stesso periodo del 2019. Il credito è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (la misura è doppia rispetto al bonus per il trimestre luglio-settembre).
Accanto al nuovo contributo straordinario per le imprese con contatori di potenza pari almeno a 4,5 kW, il Decreto Aiuti ter potenzia i crediti d’imposta già previsti.
Per quel che riguarda i consumi di gas, il credito d’imposta per i mesi di ottobre e novembre sarà riconosciuto nella misura del 40 per cento della spesa sostenuta. Anche in tal caso resta il parametro del 30 per cento dell’aumento del prezzo di riferimento nel terzo trimestre rispetto allo stesso periodo del 2019.
Per le imprese a forte consumo di energia elettrica e gas il Decreto Aiuti ter porta al 40 per cento il valore dei crediti d’imposta riconosciuti per i mesi di ottobre e novembre.
Si riepiloga quanto previsto dai commi da 1 a 4:
- per le imprese “energivore”, il bonus passa dal 25% al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- per le imprese “gasivore”, il bonus passa dal 25% al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici;
- per le imprese “non energivore” dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW (prima fissato a 16,5 kW), il bonus passa dal 15% al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- per le imprese “non gasivore”, il bonus passa dal 25% al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Le quattro tipologie di crediti d’imposta sono accomunati dalle stesse caratteristiche:
- non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap
- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili (articoli 61 e 109, comma 5, Tuir)
- sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto
- sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs 241/1997) entro il 31 marzo 2023.
- non sono soggetti all’applicazione degli ordinari limiti annuali in materia di compensazioni, vale a dire il tetto di 250mila euro per i crediti da esporre nel quadro RU del modello Redditi (articolo 1, comma 53, legge 244/2007) e quello generale di 2 milioni di euro per i crediti d’imposta e contributi compensabili (articolo 34, legge 388/2000)
- possono essere ceduti, soltanto per l’intero ammontare, ad altri soggetti, con possibilità, per questi ultimi, di due ulteriori cessioni, purché effettuate a favore di operatori “qualificati”, ossia banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a esercitare l’attività in Italia.
Vi è un’unica particolarità che riguarda i soli contributi destinati alle imprese non energivore e a quelle non gasivore: se il rifornimento di energia o gas nel terzo trimestre 2022 e nei successivi mesi di ottobre e novembre avviene presso lo stesso venditore da cui ci si approvvigionava nel terzo trimestre del 2019, quest’ultimo, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il bonus, comunica al cliente, su sua richiesta, il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito spettante per i mesi di ottobre e novembre. Il contenuto della comunicazione e le sanzioni per il fornitore inadempiente saranno definiti dall’Arera entro dieci giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione dell’“Aiuti ter”.
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