Lavoro autonomo occasionale: aumentano tutele e obblighi aziendali
Dall’approvazione al Senato del disegno di legge di conversione del decreto fiscale arrivano importanti novità per i lavoratori autonomi occasionali.
E' previsto che per poter svolgere legittimamente le operazioni e i lavori affidati a lavoratori autonomi occasionali, i committenti debbano comunicare l'avvio dell'attività di tali lavoratori preventivamente all'Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. L’obbligo vale non soltanto in edilizia, ma in tutti i settori produttivi e commerciali.
Di assoluta e immediata rilevanza pratica il nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionale imposto dal D.L. n. 146/2021 non appena definitivamente convertito in legge con approvazione dell’identico testo da parte della Camera dei Deputati. Il primo comma prevede ora che per poter svolgere legittimamente e in piena regolarità le operazioni e i lavori affidati a lavoratori autonomi occasionali i committenti hanno l’obbligo di comunicare l'avvio dell'attività di tali lavoratori mediante l’invio di una preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, mediante sms o posta elettronica.
La norma è posta allo scopo dichiarato di consentire una costante “attività di monitoraggio”, ma soprattutto di “contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale”, non soltanto in edilizia, ma in tutti i settori produttivi e commerciali.
La violazione dell’obbligo di comunicazione per l’avvio delle attività dei lavoratori autonomi occasionali è soggetto a una sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione, senza possibilità di diffida (art. 13 D.Lgs. n. 124/2004).
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