martedì 6 luglio 2021

I contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni Bis

 L’art. 1 del DL 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) prevede un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA, articolato sostanzialmente in tre componenti:  un contributo “automatico” pari a quello dell’art. 1 del DL 41/2021 (“Sostegni”);  se più conveniente, un contributo “alternativo” calcolato su un diverso periodo di riferimento; un ulteriore contributo, con finalità perequativa, legato al risultato economico d’esercizio.

CONTRIBUTO “AUTOMATICO”

Il contributo “automatico” è riconosciuto ai soggetti che: 

➢ hanno la partita IVA attiva al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021); 

➢ hanno già ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto del precedente decreto Sostegni. Questo nuovo contributo spetta in misura identica pari a quello già riconosciuto dal decreto Sostegni e verrà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto sul conto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24), senza necessità di presentare alcuna istanza.

CONTRIBUTO “ALTERNATIVO”

In alternativa al contributo automatico, è possibile beneficiare di un contributo calcolato su un differente periodo temporale. In particolare, spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall’01/04/2020 al 31/3/2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dall’01/04/2019 al 31/03/2020. Se si verifica tale presupposto, per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui al precedente decreto Sostegni, l’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi le seguenti percentuali:

60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;

50%, per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;

40%, per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;

30%, per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;

20%, per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni di euro.

Per i soggetti che non hanno beneficiato del precedente contributo, l’ammontare del contributo è determinato applicando alla suddetta differenza le seguenti percentuali:

90%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;

70%, per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;

50%, per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;

40%, per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;

30%, per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni di euro.

Per tutti i soggetti, il contributo non può essere superiore a 150.000,00 euro. Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, le cui modalità e termini di presentazione saranno stabiliti con un apposito provvedimento (ad oggi non è stato ancora emanato).

I soggetti che abbiano comunque beneficiato del contributo “automatico” ma che dal calcolo del contributo “alternativo” possono ottenere un maggior contributo, potranno comunque presentare l’istanza per l’ottenimento del nuovo contributo. In questo caso l’Agenzia delle Entrate erogherà prima il contributo automatico di importo pari al precedente contributo già ottenuto e poi, a seguito di istanza, provvederà ad erogare la differenza tra quanto già ottenuto in automatico e quanto spettante dal calcolo del contributo alternativo.

CONTRIBUTO “PEREQUATIVO”

Viene previsto un ulteriore contributo a fondo perduto con finalità perequativa, subordinato all’autorizzazione della Commissione europea. Tale contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del reddito d’esercizio relativo al periodo d’imposta 2020 rispetto a quello del 2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (ad oggi non è stato ancora emanato).

Il contributo sarà riconosciuto previa presentazione di un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, il cui contenuto e termini di presentazione saranno definiti con un successivo provvedimento. L’istanza potrà tuttavia essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 sia presentata entro il 10.9.2021.

Lo Studio sta procedendo ad effettuare i calcoli per tutti i clienti per valutare la spettanza dell’eventuale contributo alternativo. Qualora dal calcolo emerga che la possibilità di ottenere un contributo più elevato rispetto a quello già preso in automatico oppure se sussistono i requisiti per ottenere il nuovo contributo per i soggetti che non lo hanno ottenuto precedentemente, lo Studio provvederà a contattare i Clienti per poter presentare le istanze quando sarà aperto il portale dell’Agenzia delle Entrate.

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