ESONERO CONTRIBUTIVO: FACCIAMO CHIAREZZA

L’art. 1 co. 20 della Legge 30/12/2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha previsto l’istituzione di un Fondo presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali destinato a finanziare l’esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali dovuti, per l’anno 2021, dai lavoratori autonomi e dai professionisti.

Innanzitutto bisogna precisare che esonero parziale significa che non tutto l’anno contributivo viene esonerato, ma verrà esonerata solo una parte e solo se sussistono determinati requisiti e condizioni.

Questi requisiti e condizioni sono stati determinati con apposito Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 07/05/2021 (a distanza di appena 10 giorni dalla scadenza della prima rata di contributi INPS!) ed evidenzia che le disposizioni in esso contenute sono subordinate all’autorizzazione della Commissione europea (che, ad oggi, non è ancora pervenuta!).

Per poter usufruire dell’esonero, i soggetti beneficiari dovranno presentare apposita istanza all’INPS entro il 31/07/2021. Quindi, dopo l’emanazione del decreto, spetta all’INPS stabilire, con apposita circolare, le modalità operative per poter presentare l’istanza a seguito della quale dovrà sviluppare i nuovi calcoli da inviare ai contribuenti per poter pagare la parte di contributi non esonerata.

Ribadiamo che l’esonero spetta nel limite massimo di € 3.000 per ogni soggetto. Qualora il numero di domande di esonero superi i fondi disponibili del Ministero, l’INPS riproporzionerà il beneficio tra tutti i soggetti che hanno presentato istanza (quindi il beneficio effettivo potrebbe essere inferiore a € 3.000). Anche in questo caso, quindi, i beneficiari potrebbero essere chiamati a versare la differenza non esonerata.

Requisiti

Calo di fatturato nel 2020 rispetto al 2019 di almeno il 33%;

Reddito complessivo dell’anno 2019 non superiore ad € 50.000;

Essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC);

Non si applicano i requisiti di cui sopra se l’attività è iniziata nel corso del 2020.


Condizioni

Non essere titolare di contratto di lavoro subordinato;

Non essere titolare di pensione diretta.

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