lunedì 15 marzo 2021

ATTENZIONE! Modello 730 obbligatorio per chi ha usufruito di cassa integrazione

 Ad ormai pochi giorni dalla scadenza per la consegna e l’invio della certificazione unica 2021 (31 marzo), è bene fare il punto delle regole previste per i lavoratori percettori della cassa integrazione. 

Il 2020 è stato un anno particolare: sono molti i lavoratori e le lavoratrici che hanno subito una riduzione o una sospensione dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza sanitaria e hanno percepito la cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o il Fondo di integrazione salariale.

L’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi 2021 non riguarderà tutti i lavoratori in cassa integrazione, ma soltanto coloro che hanno beneficiato del pagamento sia da parte del datore di lavoro che dell’INPS o dei Fondi Bilaterali. 

In tal caso, il lavoratore si troverà a percepire una doppia certificazione unica, il modello CU 2021, e ambedue le dichiarazioni ricevute saranno necessarie ai fini della messa a punto del modello 730/2021.

Una delle conseguenze previste per il lavoratore percettore di due certificazioni uniche, da parte di due datori di lavoro, o da parte del datore di lavoro e dell’INPS, è di dover fare i conti con il conguaglio a debito in seguito alla presentazione del modello 730. Il risultato emerso dalla dichiarazione dei redditi comporterà, a seconda delle specifiche casistiche, un conguaglio a credito o debito.

In sostanza, considerando che ciascun sostituto applica le aliquote Irpef sulle somme dallo stesso erogato, sarà soltanto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi che verrà determinato il corretto importo delle imposte dovute, sulla base del totale delle somme percepite.

SE ABITUALMENTE NON PRESENTI LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (MOD. 730 O MOD. REDDITI/PF) ARRIVA PREPARATO A QUESTO ADEMPIMENTO!

Inizia fin da ora a preparare  la documentazione relativa agli oneri scaricabili per l’annualità 2020 così da poter avere a disposizione una parte di credito da utilizzare in compensazione dell’eventuale debito scaturente dal conguaglio delle due Cu.

ALCUNI ONERI SCARICABILI:

  • spese mediche
  • spese veterinarie
  • interessi mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale
  • assicurazioni vita, infortuni, non autosufficienza
  • spese per l’istruzione dei figli (universitaria e non)
  • spese per l’attività sportiva dei ragazzi (dai 5 ai 18 anni)
  • spese per l’abbonamento al trasporto pubblico
  • erogazioni liberali alle Onlus, Odv e Aps
  • contributi previdenziali
  • contributi ai Fondi di Previdenza Complementare
  • canoni di locazione pagati per l’abitazione principale

SI RICORDA CHE DAL 2020 È OBBLIGATORIA LA TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI: per poter usufruire delle detrazioni fiscali è necessario presentare le ricevuta bancomat/carte di credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. Fanno eccezione le spese per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

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