Decontribuzione Sud: recupero beneficio arretrato entro aprile 2021
Nel messaggio n. 831 del 2021, l’INPS torna ad occuparsi della decontribuzione Sud, introdotta lo scorso anno dal decreto Agosto e confermata dalla Legge di Bilancio 2021, per comunicare le modalità di recupero, tramite conguaglio nella denuncia contributiva Uniemens, del beneficio spettante per il mese di gennaio di quest’anno.
Il recupero della decontribuzione arretrata può essere effettuato con il flusso di competenza del mese di febbraio o di marzo, e dunque entro il 30 aprile 2021.
L’INPS ha pubblicato il messaggio n.831 del 25 febbraio 2021 riguardo la disciplina, applicabile fino al 31 dicembre 2029, della c.d. “decontribuzione Sud”, spettante in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico e pari al 30% della contribuzione dovuta fino al 31 dicembre 2025, al 20% dei contributi dovuti per gli anni 2026 e 2027 e al 10% di quanto dovuto per gli anni 2028 e 2029.
In riferimento alla fruizione del beneficio Decontribuzione Sud per il periodo dal 1° gennaio 2021, nell’elemento <ImportoArrIncentivo> del flusso mensile Uniemens possono essere indicati gli importi dell’esonero relativi sia al mese di gennaio 2021 che di febbraio 2021. La valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza febbraio 2021 e marzo 2021 (Inps, messaggio n. 831/2021).
Ricordiamo che “Decontribuzione Sud”, consiste in una agevolazione contributiva per i datori di lavoro privati con sedi operative nelle regioni meno sviluppate, e consiste nell' esonero pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti con esclusione dei premi INAIL.
L'esonero Decontribuzione Sud trova applicazione fino al 31 dicembre 2029, nelle seguenti misure differenziate (art. 1, co. 161, L. n. 178/2020):
– 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
– 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
– 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
L’agevolazione è stata autorizzata, per effetto dell’adozione della decisione della Commissione europea, limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021. Per quanto attiene al periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2029, invece, sarà necessario attendere l’esito di un ulteriore procedimento di autorizzazione (Inps, circolare 22 febbraio 2021, n. 33).
Nello specifico, il beneficio della decontribuzione è disposto per i rapporti di lavoro dipendente, instaurati o instaurandi, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle seguenti regioni:
– Abruzzo;
– Basilicata;
– Calabria;
– Campania;
– Molise;
– Puglia;
– Sardegna;
– Sicilia.
Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.
L’esonero si applica nella misura del 30% della contribuzione datoriale prevista, senza individuazione di un tetto massimo mensile, fino al 31 dicembre 2021. Non sono oggetto di sgravio:
– i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
– il contributo, ove dovuto, al Fondo di Tesoreria;
– il contributo, ove dovuto, al FIS e ai Fondi di solidarietà bilaterale, anche alternativi, nonché ai Fondi di solidarietà territoriali intersettoriali della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano-Alto Adige, nonché al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
– il contributo dello 0,30%, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Commenti
Posta un commento