Corrispettivi: novità sulle sanzioni per la memorizzazione e la trasmissione telematica

 La Legge di bilancio 2021 è intervenuta sul sistema sanzionatorio previsto per le violazioni connesse alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Nello specifico, la Legge n. 178/2020 (articolo 1, commi 1109-1115) ha ridefinito il corpo delle sanzioni applicabili alle violazioni in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati, intervenendo sia sulla norma che regolava il previgente regime sanzionatorio (Dlgs n. 127/2015, articolo 2, comma 6) sia sulle altre disposizioni dalla stessa richiamate, contenute nel Dlgs 471/1997 di riforma delle sanzioni tributarie.

Corrispettivi telematici, definizione del nuovo quadro sanzionatorio

Dal 1° gennaio 2021, è entrato a regime per tutti i commercianti al minuto e gli esercenti attività assimilate, a prescindere dal volume d’affari dichiarato nel 2018, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.

Allo stesso tempo, il regime sanzionatorio è stato rivisto al fine di adeguare il precedente quadro delle sanzioni previsto per gli scontrini e le ricevute fiscali alle nuove modalità di certificazione dei corrispettivi in vigore ormai da alcuni mesi (periodo transitorio).

In linea generale, si è assistito ad una riduzione delle sanzioni applicabili alle diverse violazioni.

In particolare, è ora disposto che in tutte le ipotesi di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei dati, ovvero di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, è prevista una sanzione pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso.

A fronte di violazioni inerenti i due diversi momenti (memorizzazione e trasmissione), si applica così un’unica sanzione, in quanto l’adempimento è da considerare unitario. Pertanto, la suddetta sanzione si applica una sola volta anche in caso di infedele memorizzazione di un corrispettivo seguita da trasmissione tardiva od omessa.

La sanzione si applica, inoltre, anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di trasmissione.

Invece, qualora non vi siano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica dei registratori è punita con una sanzione da 250 a 2mila euro.

Infine, per l’omessa o tardiva trasmissione oppure la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa in misura fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione (in tal caso non si applica il cumulo giuridico ex art. 12 DLgs. n. 472/1997).

In ambito di ravvedimento operoso si stabilisce che non è consentito ravvedere la sanzione disposta per l’omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la violazione è già stata constatata.

Commenti

Post popolari in questo blog

Bonus occhiali da vista e lenti a contatto

Il bonus per i disoccupati under 35: incentivi all'assunzione.

Il voucher torna in tabaccheria