mercoledì 30 dicembre 2020

Bonus baby sitting Zone rosse

 L’articolo 14 del decreto-legge Ristori bis prevede il diritto a usufruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per retribuire prestazioni effettuate  dal 9 novembre al 3 dicembre 2020,  nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza:

  • nelle scuole secondarie di primo grado  (seconda e terza media) e 
  • nelle scuole e centri  assistenziali  per minori affetti da disabilità grave 

delle aree del territorio nazionale c.d. zone rosse. 

A chi spetta il bonus baby sitter Zone Rosse.

I beneficiari sono i genitori degli alunni delle scuole situate in tali zone,  scuole, iscritti alla Gestione separata o iscritti alle Gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria,(artigiani e commercianti), non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie residenti nelle zone sopracitate o in comuni limitrofi. Il bonus è riconosciuto, alternativamente, ai uno dei genitori lavoratori come sopra individuati. Inps precisa che : "Saranno ammesse anche le istanze dei richiedenti che al momento della domanda si trovino in regioni che hanno perso tale connotazione in data successiva." Il genitore richiedente, in fase di compilazione della domanda, dovrà fornire tutti i dati necessari a verificare se la scuola frequentata dal minore è situata in una c.d. “zona rossa”, vale a dire, il codice meccanografico della scuola, il nome dell’Istituto, la partita IVA/codice fiscale, la tipologia di scuola e la classe frequentata. La fruizione è assicurata solo :

  • nel caso  in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (al 100%) da dichiararsi nel modello di domanda 
  • nel caso non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito  o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

 Possono essere remunerate tramite il Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 149/2020) e sino al 3 dicembre 2020, salvo successive proroghe.

ATTENZIONE, diversamente dal passato,   il bonus non può essere utilizzato per remunerare le prestazioni rese dai familiari.


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