mercoledì 20 maggio 2020

Credito d’imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione


Il decreto Cura Italia, all’articolo 64, ha introdotto un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, rivolto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Il credito d'imposta è pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute fino ad un massimo di 20mila euro per ciascun beneficiario.

Misura ampliata dal decreto liquidità, che ha esteso il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali. I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del decreto saranno indicati con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’Economia.  Sappiamo però che sarà riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per il 2020.

Il provvedimento torna anche nel decreto rilancio: per le persone fisiche esercenti arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti è previsto un credito d'imposta del 60% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all’importo massimo di 60.000 euro.

Le spese ammissibili devono riguardare:

a) sanificazione degli ambienti nei quali i soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) acquisto e installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
e) acquisto e l’installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

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