mercoledì 20 maggio 2020

Credito d’imposta affitti


Per i soggetti esercenti attività d’impresa, il Cura Italia ha previsto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il bonus affitto non si applica alle attività definite essenziali, quelle cioè ricomprese nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione. Detto in soldoni: il credito d’imposta sui canoni di affitto può essere richiesto solo dai locali commerciali interessati dalla chiusura forzata. Quindi, sono esclusi i supermercati, i punti vendita di generi alimentari, farmacie, edicole e tabaccherie.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto per il calcolo della deducibilità degli interessi e dei componenti negativi del reddito.

Il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta: il “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.

Il credito d'imposta per gli affitti torna anche nel decreto rilancio e si applica ai canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati adattività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito d'imposta è  del 60% ed è commisurato all'importo versato per i mesi di marzo, aprile e maggio, a condizione che si sia registrata una diminuzione del fatturato o dei compensi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso periodo 2019.

Per le strutture alberghiere e agrituristiche il bonus affitti si applica indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetti nella misura del 30% dei relativi canoni.

Il credito d’imposta può essere usato esclusivamente in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

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