Fondo Salva Casa .....ti salva la Casa!
Ebbene si, addio al pignoramento da parte della banca per contribuenti morosi in difficoltà economiche. Il Fondo salva-casa contenuto nella legge di conversione del decreto fiscale consente al debitore di salvare la casa grazie alla rinegoziazione del mutuo. Il contribuente in difficoltà che abbia stipulato un mutuo ipotecario per acquistare la prima casa, potrà salvare l'immobile dalla procedura esecutiva. Una nuova misura, infatti, consente al mutuatario inadempiente, se sussistono determinate condizioni, di poter beneficiare di una rinegoziazione o di un rifinanziamento.
Lo prevede il nuovo art. 41-bis del decreto fiscale (D.L. n. 124/2019) la cui legge di conversione è in vigore dal 25 dicembre 2019.
La norma, inserita durante l'esame alla Camera, introduce in via temporanea una nuova disciplina per la rinegoziazione del mutuo in favore del mutuatario inadempiente già esecutato, al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori.
Al ricorrere di specifiche condizioni, il debitore-consumatore potrà salvare la sua prima casa di abitazione qualora una banca o una società veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, abbia avviato o sia intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto il suddetto immobile.
In particolare, il consumatore potrà richiedere la rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato dovrà essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia prima casa e con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.
Il Fondo di Garanzia, istituito presso il MEF e introdotto dalla legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013) offre garanzie sui finanziamenti ipotecari per un ammontare complessivo stimato in 20 miliardi di euro. La garanzia è concessa nella misura del 50 per cento della quota capitale.
Lo prevede il nuovo art. 41-bis del decreto fiscale (D.L. n. 124/2019) la cui legge di conversione è in vigore dal 25 dicembre 2019.
La norma, inserita durante l'esame alla Camera, introduce in via temporanea una nuova disciplina per la rinegoziazione del mutuo in favore del mutuatario inadempiente già esecutato, al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori.
Al ricorrere di specifiche condizioni, il debitore-consumatore potrà salvare la sua prima casa di abitazione qualora una banca o una società veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, abbia avviato o sia intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto il suddetto immobile.
In particolare, il consumatore potrà richiedere la rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato dovrà essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia prima casa e con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.
Il Fondo di Garanzia, istituito presso il MEF e introdotto dalla legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013) offre garanzie sui finanziamenti ipotecari per un ammontare complessivo stimato in 20 miliardi di euro. La garanzia è concessa nella misura del 50 per cento della quota capitale.
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