ed i forfettari? si devono o si possono NON adeguare al registratore telematico?
Obbligo scontrino elettronico anche per i contribuenti forfettari
Anche tutti i soggetti che adottano il regime forfettario devono rispettare l’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi. Un onere che spetta a tale categoria nonostante sia esonerata dalla fatturazione elettronica e non debba addebitare l’IVA. Quindi, a partire da gennaio 2020, i contribuenti forfettari sono tenuti agli stessi obblighi di tutti i titolarti di partita IVA.
Scontrino elettronico ed e-commerce
Il Decreto Ministeriale del 10 maggio 2019 è molto chiaro a riguardo delle categorie che sono esentate dall’obbligo di memorizzazione elettronica dei corrispettivi. Chi in precedenza non era tenuto ad emettere scontrini fiscali o ricevute non deve preoccuparsi di nulla. Ad esempio, per il tassista o per chi si occupa di vendita giornali non cambia niente, e nemmeno per il trasporto pubblico collettivo di persone con veicoli e bagagli al seguito viene toccato da questa riforma. Stesso discorso per tutte le attività di vendita a distanza o per corrispondenza e tra queste rientra anche la gestione degli e-commerce.
Quindi, tutti coloro i quali si occupano di vendita per corrispondenza che, in modo legittimo, non hanno mai emesso scontrini o ricevute, non dovranno sottostare agli obblighi derivanti dalla nuova disciplina dei corrispettivi elettronici. Ricordiamo che l’esonero è previsto solo per chi effettua, unicamente, vendite per corrispondenza. Nel caso in cui avvengano anche cessioni di merce in locali aperti al pubblico, il titolare dell’attività dovrà rispettare l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi. In questi frangenti, il gestore annoterà sul registro giornaliero cartaceo solo i compensi frutto delle vendite avvenute per corrispondenza.
Il commercio elettronico indiretto, essendo costituito da transazioni commerciali eseguite solamente online, è del tutto assimilabile ad una vendita per corrispondenza. La conseguenza è che il gestore è esonerato da qualunque obbligo di certificazione, salvo dover emettere una fattura su specifica richiesta del cliente. I corrispettivi che derivano da ogni operazione devono essere annotati nel registro dei corrispettivi, così come le eventuali fatture appuntate nel registro delle fatture emesse.
Anche tutti i soggetti che adottano il regime forfettario devono rispettare l’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi. Un onere che spetta a tale categoria nonostante sia esonerata dalla fatturazione elettronica e non debba addebitare l’IVA. Quindi, a partire da gennaio 2020, i contribuenti forfettari sono tenuti agli stessi obblighi di tutti i titolarti di partita IVA.
Scontrino elettronico ed e-commerce
Il Decreto Ministeriale del 10 maggio 2019 è molto chiaro a riguardo delle categorie che sono esentate dall’obbligo di memorizzazione elettronica dei corrispettivi. Chi in precedenza non era tenuto ad emettere scontrini fiscali o ricevute non deve preoccuparsi di nulla. Ad esempio, per il tassista o per chi si occupa di vendita giornali non cambia niente, e nemmeno per il trasporto pubblico collettivo di persone con veicoli e bagagli al seguito viene toccato da questa riforma. Stesso discorso per tutte le attività di vendita a distanza o per corrispondenza e tra queste rientra anche la gestione degli e-commerce.
Quindi, tutti coloro i quali si occupano di vendita per corrispondenza che, in modo legittimo, non hanno mai emesso scontrini o ricevute, non dovranno sottostare agli obblighi derivanti dalla nuova disciplina dei corrispettivi elettronici. Ricordiamo che l’esonero è previsto solo per chi effettua, unicamente, vendite per corrispondenza. Nel caso in cui avvengano anche cessioni di merce in locali aperti al pubblico, il titolare dell’attività dovrà rispettare l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi. In questi frangenti, il gestore annoterà sul registro giornaliero cartaceo solo i compensi frutto delle vendite avvenute per corrispondenza.
Il commercio elettronico indiretto, essendo costituito da transazioni commerciali eseguite solamente online, è del tutto assimilabile ad una vendita per corrispondenza. La conseguenza è che il gestore è esonerato da qualunque obbligo di certificazione, salvo dover emettere una fattura su specifica richiesta del cliente. I corrispettivi che derivano da ogni operazione devono essere annotati nel registro dei corrispettivi, così come le eventuali fatture appuntate nel registro delle fatture emesse.
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