Carissimo lettore, carissima lettrice,
in questo secondo ed ultimo step terminiamo di illustrarti la normativa che ruota attorno il "Bonus Facciate" introdotto dalla Legge di Bilancio 2020.
Quali interventi comprende il bonus facciate
Ferme restando le disposizioni agevolative in materia edilizia (per le ristrutturazioni edilizie) e di riqualificazione energetica (ecobonus), il bonus facciate è ammesso esclusivamente per le spese relative ad interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
Qualora l’intervento effettuato (ove non sia di mera pulitura o tinteggiatura esterna):
influenzi dal punto di vista termico l’edificio;
ovvero interessi più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dello stesso, questo deve soddisfare i requisiti di cui al decreto MISE 26 giugno 2015 e, in termini di trasmittanza termica, quelli di cui alla Tabella 2 del Decreto MISE 26 gennaio 2010;
si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell’art.14 del D.L. n. 63/2013, relative al monitoraggio da parte dell’ENEA del risparmio energetico effettivamente conseguito a seguito della realizzazione degli interventi, nonché quelle relative alla decretazione attuativa circa i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, le procedure e alle modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA.
Gli interventi inclusi
Per ottenere la detrazione, sarà possibile eseguire lavori che hanno l’obiettivo di recuperare e restaurare una facciata, sia di una casa privata che di un condominio. Entrando nel dettaglio, le spese ammesse alla agevolazione riguardano i lavori di:
intonacatura;
verniciatura;
ripristino di balconi, ringhiere e frontalini.
Gli interventi esclusi
Sono, invece, escluse dall'ambito di applicazione del bonus facciate le spese relative agli interventi:
sugli impianti di illuminazione;
sui pluviali;
sugli impianti termici;
sui cavi esterni.
in questo secondo ed ultimo step terminiamo di illustrarti la normativa che ruota attorno il "Bonus Facciate" introdotto dalla Legge di Bilancio 2020.
Quali interventi comprende il bonus facciate
Ferme restando le disposizioni agevolative in materia edilizia (per le ristrutturazioni edilizie) e di riqualificazione energetica (ecobonus), il bonus facciate è ammesso esclusivamente per le spese relative ad interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
Qualora l’intervento effettuato (ove non sia di mera pulitura o tinteggiatura esterna):
influenzi dal punto di vista termico l’edificio;
ovvero interessi più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dello stesso, questo deve soddisfare i requisiti di cui al decreto MISE 26 giugno 2015 e, in termini di trasmittanza termica, quelli di cui alla Tabella 2 del Decreto MISE 26 gennaio 2010;
si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell’art.14 del D.L. n. 63/2013, relative al monitoraggio da parte dell’ENEA del risparmio energetico effettivamente conseguito a seguito della realizzazione degli interventi, nonché quelle relative alla decretazione attuativa circa i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, le procedure e alle modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA.
Gli interventi inclusi
Per ottenere la detrazione, sarà possibile eseguire lavori che hanno l’obiettivo di recuperare e restaurare una facciata, sia di una casa privata che di un condominio. Entrando nel dettaglio, le spese ammesse alla agevolazione riguardano i lavori di:
intonacatura;
verniciatura;
ripristino di balconi, ringhiere e frontalini.
Gli interventi esclusi
Sono, invece, escluse dall'ambito di applicazione del bonus facciate le spese relative agli interventi:
sugli impianti di illuminazione;
sui pluviali;
sugli impianti termici;
sui cavi esterni.
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