La scadenza del 30 aprile 2019 per l’istanza di saldo e stralcio delle persone fisiche
La scadenza del 30 aprile 2019 per l’istanza di saldo e stralcio delle persone fisiche
Sempre entro il 30 aprile 2019 le persone fisiche:
con valore ISEE del nucleo familiare inferiore a 20.000 euro o
per le quali è stata aperta la procedura di liquidazione del patrimonio (ai sensi dell’articolo 14-ter, L. 3/2012)
possono presentare il modello SA-ST contenente l’istanza di saldo e stralcio dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti:
a) dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (Irpef, addizionali, imposte sostitutive, Iva) a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni e
b) dall’omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti (Inps o casse previdenziali professionali), con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
La dichiarazione di volere procedere alla definizione per estinzione mediante il saldo e stralcio dei debiti derivanti dall’omesso versamento delle imposte e dei contributi previdenziali dovuti comporterà la ricezione entro il 31 ottobre 2019 dell’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione forfettaria dei carichi e l’importo delle singole rate.
Il versamento di quanto dovuto potrà essere effettuato:
in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2019;
in modalità rateizzata con le seguenti scadenze: il 35% del totale dovuto entro il 30 novembre 2019, il 20% entro il 31 marzo 2020, il 15% entro il 31 luglio 2020, il 15% entro il 31 marzo 2021 ed il restante 15% entro il 31 luglio 2021.
Sempre entro il 30 aprile 2019 le persone fisiche:
con valore ISEE del nucleo familiare inferiore a 20.000 euro o
per le quali è stata aperta la procedura di liquidazione del patrimonio (ai sensi dell’articolo 14-ter, L. 3/2012)
possono presentare il modello SA-ST contenente l’istanza di saldo e stralcio dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti:
a) dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (Irpef, addizionali, imposte sostitutive, Iva) a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni e
b) dall’omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti (Inps o casse previdenziali professionali), con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
La dichiarazione di volere procedere alla definizione per estinzione mediante il saldo e stralcio dei debiti derivanti dall’omesso versamento delle imposte e dei contributi previdenziali dovuti comporterà la ricezione entro il 31 ottobre 2019 dell’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione forfettaria dei carichi e l’importo delle singole rate.
Il versamento di quanto dovuto potrà essere effettuato:
in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2019;
in modalità rateizzata con le seguenti scadenze: il 35% del totale dovuto entro il 30 novembre 2019, il 20% entro il 31 marzo 2020, il 15% entro il 31 luglio 2020, il 15% entro il 31 marzo 2021 ed il restante 15% entro il 31 luglio 2021.
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