Come avviene il pignoramento dello stipendio?

Pignoramento dello stipendio
Tra le varie possibilità che un creditore ha a disposizione per recuperare una somma di denaro, oltre alle soluzioni sopra citate, vi è quella del pignoramento di una parte del suo stipendio o pensione. Procedura che potrà avvenire in due modi:

attraverso la banca, una volta che lo stesso viene accreditato dal datore di lavoro;
direttamente attraverso l’azienda che eroga lo stipendio.
Nel primo caso, ovvero quando il pignoramento dello stipendio avveniva attraverso la banca (pignoramento eseguito dopo l’accredito delle somme), fino a qualche anno fa il blocco poteva avvenire sull’intera somma erogata, senza alcun limite, lasciando il lavoratore completamente “a secco” e oltretutto discriminato rispetto a chi subiva un provvedimento analogo ma direttamente alla fonte presso il datore di lavoro. Le regole ora sono cambiate, infatti, non si rischia più il pignoramento dell’intero deposito ma solo di una parte.

Per le somme già depositate in banca, in pratica, il creditore può pignorare solo l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale in base a questa semplice operazione: dallo stipendio mensile si sottrae il triplo dell’assegno sociale (448,07 € X 3 = 1.344,21 €) e il risultato di questa operazione è quanto effettivamente pignorabile dallo stipendio del debitore. Se, ad esempio, il debitore ha uno stipendio di 1.800 € mensili, si sottrae da questa somma il triplo dell’assegno sociale (1.800 – 1.344,21 = 455,79). Quindi 455,79 è il massimo che il creditore potrà prelevare ogni mese a titolo di pignoramento per soddisfare il proprio credito.

Nel secondo caso, quando il pignoramento avviene presso il datore di lavoro, decurtando lo stipendio direttamente dalla busta paga, le regole sono le seguenti:

se il creditore è uno solo, il pignoramento può essere effettuato fino ad un quinto dell’importo erogato;
se sono presenti più creditori per cause diverse (alimenti, tasse, debiti di altra natura), è possibile pignorare fino alla metà dell’importo erogato a titolo di stipendio o pensione;
per debiti con l’Agenzia delle Entrate Riscossione, il pignoramento può avvenire:
nella misura di 1/10 della retribuzione per stipendi fino a 2.500€;
nella misura di 1/7 della retribuzione per stipendi tra 2.501€ a 5.000€;
nella misura di 1/5 della retribuzione per stipendi superiori a 5.000€;
Le stesse regole valgono per il pignoramento della pensione.

E’ ancora utile ricordare, per non far confusione con il pignoramento del conto corrente spiegato nei precedenti paragrafi, che le regole appena citate solo valide soltanto quando sul conto vi sia accreditato lo stipendio e soltanto sulle somme relative alla retribuzione.

Per tutte le altre somme incassate, anche mensilmente, come i canoni di locazione, valgono le regole precedenti e tali importi potranno essere pignorati per intero.

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