venerdì 7 settembre 2018

Sgravio contributivo per conciliazione tempi di vita e di lavoro : hai tempo fino al 15 settembre 2018


I dettagli sulla procedura da seguire sono illustrati dall’INPS con la circolare n. 91 del 3 agosto 2018 ed è a partire da tale data e fino alla scadenza del 15 settembre che sarà possibile richiedere l’attribuzione del beneficio.

Le agevolazioni per datori di lavoro e imprese che stipulano contratti collettivi aziendali contenenti misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata sono state introdotte dal Decreto interministeriale del 12 settembre 2017.

Lo sgravio, in questa fase, spetta con riferimento ai contratti aziendali stipulati dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018 e al fine del riconoscimento del beneficio i datori di lavoro dovranno inoltrare domanda in modalità telematica all’INPS seguendo le istruzioni di seguito riportate.

Sgravio contributivo conciliazione vita lavoro: domande entro il 15 settembre 2018
La circolare n. 91 pubblicata dall’INPS il 3 agosto 2018 fornisce le istruzioni operative che i datori di lavoro dovranno osservare per l’attribuzione e la fruizione dello sgravio contributivo riconosciuto per le misure di conciliazione tra vita lavorativa e privata effettuate dalle imprese.

Prima di analizzare le regole su come fare domanda e le scadenze da rispettare, si ricorda che l’introduzione estensione o integrazione di misure di conciliazione vita lavoro, individuate dal decreto interministeriale, deve risultare da un contratto collettivo aziendale, anche in recepimento di contratti territoriali.


Per l’accesso alle risorse stanziate per il 2018, il contratto collettivo aziendale deve esser sottoscritto e depositato dal 1° novembre 2017 e fino al 31 agosto 2018. Il deposito dei contratti avviene mediante le procedure telematiche messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sul proprio sito internet istituzionale.

Non dovranno effettuare un nuovo deposito i datori di lavoro che hanno già provveduto al deposito telematico di un contratto aziendale per la detassazione dei premi di risultato, qualora il contratto già depositato contenga misure di conciliazione pienamente conformi ai requisiti stabiliti dal decreto interministeriale.


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