Beneficio prima casa anche se si ha altro immobile purché non idoneo a soddisfare le proprie esigenze abitative

Il beneficio fiscale prima casa spetta anche a chi acquista un immobile da adibire ad abitazione del nucleo familiare, benché proprietario di un piccolo appartamento per il quale non è stata richiesta alcuna agevolazione e nel quale, in virtù delle dimensioni troppo piccole, era impossibile adibire la propria residenza. 
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19989 depositata il 27 luglio 2018, ha stabilito che il requisito per fruire dell’agevolazione prima casa è l’inesistenza di altro immobile concretamente idoneo a soddisfare le esigenze abitative dell’acquirente. 
Pertanto ove quest’ultimo sia già proprietario di un bene ma lo stesso non sia idoneo a soddisfare dette esigenze, sussistono comunque i presupposti per il beneficio in questione: si rientra in tale ipotesi ove l’immobile posseduto sia indisponibile per la presenza di un contratto di locazione con un soggetto terzo.
È interessante osservare che l’inidoneità dell’alloggio già posseduto deve essere valutata anche dal punto di vista soggettivo del compratore in relazione alle esigenze abitative del suo nucleo familiare. 
Nel caso in esame, la contribuente aveva una famiglia di tre persone: l’appartamento da loro posseduto era davvero troppo piccolo e, per questo, l’acquisto di un nuovo immobile non è parso ostativo ai giudici di legittimità.

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