TIROCINI E ALTERNANZA CON OBBLIGO SICUREZZA ANCHE PER CHI NON OCCUPA DIPENDENTI


Nessuna deroga all’obbligo di adeguarsi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute del lavoro, prima di stipulare contratti di tirocinio o alternanza scuola lavoro, neanche per i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo senza occupare lavoratori dipendenti. A chiarirlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’istanza di interpello n. 4 del 25 giugno 2018, presentato dalla Provincia Autonoma di Trento. Il quesito proposto riguarda l’applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro.

Si tratta di lavoratori autonomi, nello specifico i “Maestri artigiani”, non configurabili come datori di lavoro e dunque ordinariamente non soggetti alla disciplina vigente in materia di sicurezza del lavoro. L’istanza fa riferimento sia ai tirocini formativi che ai percorsi di alternanza scuola-lavoro.

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