lunedì 25 giugno 2018

Tende parasole e chiusure anti surriscaldamento: quali requisiti sono necessari per l’agevolazione ecobonus?


Per questa tipologia di intervento è possibile portare in detrazione il 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Si ricorda che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 si applica l’aliquota del 65%.

Possono essere detratti i costi relativi:


  • alla fornitura e la posa in opera di sistemi di schermatura solare;
  • allo smontaggio e alla dismissione di sistemi preesistenti;
  • alle opere temporanee, realizzate per la sicurezza dei lavoratori o per proteggere le persone estranee al cantiere che potrebbero accidentalmente venire coinvolte;
  • alle prestazioni professionali eventualmente necessarie per la realizzazione degli interventi ovvero per la predisposizione documentazione tecnica necessaria”.

Le tipologie di schermature solari per le quali si può usufruire di questa agevolazione sono quelle elencate nell’allegato M del D.L. 311 del 2006, ovvero:

tende esterne, come le cappottine mobili o le tende da sole;
chiusure oscuranti, come le tapparelle, le persiane o le veneziane;
tende tecniche da interni, come le veneziane da interni;
pergole con tende in tessuto o con lamelle orientabili;
zanzariere se dotate di un grado di efficienza energetica tale da rispettare i requisiti minimi previsti dal DM 26 giugno 2015.

Requisiti previsti
Affinché possano essere considerate detraibili, le schermature solari:


  1. devono essere applicate a protezione di una superficie vetrata;
  2. devono essere applicate all’interno oppure all’esterno del serramento ovvero integrato in esso. In altre parole non sono ammesse all’agevolazione le schermature solari orientate a nord (quindi anche quelle orientate a nord est e a nord ovest) a eccezione delle chiusure oscuranti (come le persiane e gli avvolgibili) che possono invece avere qualsiasi orientamento.
  3. devono essere applicate in modo stabile con l’involucro edilizio e pertanto non devono essere montabili e smontabili a piacimento dall’utente;
  4. devono essere schermature tecniche, cioè provviste di documenti che riportino il fattore solare Gtot. A tal fine, dal sito dell’Enea si legge che il fattore Gtot indica la limitazione della radiazione solare ottenuta dalla combinazione tra vetro e tenda applicata e prevede classi che vanno dalla 0, avente un effetto minimo della limitazione della radiazione solare, fino alla 4, avente al contrario un effetto massimo di limitazione della radiazione solare;
  5. devono essere mobili o richiudibili e, pertanto, devono considerarsi non agevolabili le schermature fisse o semi-fisse;
  6. devono essere in possesso della cosiddetta marcatura CE;
  7. devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.

Adempimenti necessari per l’agevolazione
Ai fini della detrazione è necessario che il contribuente trasmetta all’ENEA la “Scheda descrittiva dell’intervento”, esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori.

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