DECRETO DIGNITÀ: CONTRATTO A TERMINE PIÙ ONEROSO E OBBLIGATORIO PER LA SOMMINISTRAZIONE?
Il Decreto Dignità prende forma tra novità e smentite, fermamente voluto dal Ministro di Lavoro e Welfare Di Maio: il provvedimento, che contiene misure sia per l’occupazione che in materia fiscale, dovrebbe essere ormai prossimo alla discussione in Consiglio dei Ministri.
Fanno discutere in questi giorni i nuovi limiti e oneri contributivi che potrebbero essere posti su contratti di lavoro a tempo determinato e in somministrazione.
Contratti a termine: cosa cambierà? - La stipula di contratti a tempo determinato potrà continuare ad essere “acausale” soltanto in caso di durata non superiore a 12 mesi. Sarà invece in necessario apporre una causale in caso di rinnovi successivi al primo contratto a termine o anche dal primo contratto di assunzione se di durata superiore a 12 mesi. Resta confermato il limite massimo di durata complessiva di rapporti a termine, già adesso pari a 36 mesi, tra il medesimo datore di lavoro e lavoratore.
La causale da apporre al contratto deve essere connessa ad esigenze:
temporanee ed oggettive, estranee all'ordinaria attività del datore di lavoro;
sostitutive;
relative ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria;
relative a lavorazioni e a picchi di attività stagionali, individuati con decreto del Ministero del Lavoro delle politiche Sociali.
Il decreto pare confermare l’eccezione prevista per i rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni.
Una copia del contratto, necessariamente stipulato in forma scritta, dovrà essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
L’impugnazione del contratto è consentita entro il termine di 270 giorni.
Diminuirà a 4 il numero massimo di proroghe, oggi pari a 5, previo espresso consenso del lavoratore, e comunque entro il limite dei trentasei mesi, a prescindere dal numero di contratti, pena la conversione del rapporto a tempo indeterminato.
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