.....Sapevi che nel tuo 730/2018....
È, invece, richiesta la prescrizione medica per la detrazione delle spese relative:
alle cure termali con esclusione delle spese di soggiorno;
alle prestazioni chiropratiche, purché eseguite in centri all’uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista;
ai trattamenti di mesoterapia o ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.
La detrazione spetta a determinate condizioni per le:
Le prestazioni di dermopigmentazione (tatuaggio) delle ciglia e sopracciglia effettuate per rimediare a danni estetici causati dall’alopecia universale nonché le prestazioni di luce pulsata per sopperire ai danni estetici provocati dall’irsutismo. Al riguardo occorre la certificazione medica attestante la necessità dell’intervento, che deve essere eseguito presso strutture sanitarie autorizzate.
La conservazione delle cellule del cordone ombelicale ad uso “dedicato” per il neonato o consanguinei con patologia e con approvazione scientifica e clinica. La conservazione deve avvenire esclusivamente presso strutture trasfusionali pubbliche o individuate dalla disciplina vigente in materia.
La detrazione non spetta, invece, per le spese relative a:
conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso “autologo”, cioè per future esigenze personali;
prestazioni rese dai pedagogisti, in quanto quella del pedagogista non può essere considerata una professione sanitaria;
prestazioni di massofisioterapia rese da soggetti aventi titoli conseguiti dopo il 17 marzo 1999, anche in presenza di prescrizione medica;
trattamenti di haloterapia (o Grotte di sale);
acquisto e realizzazione di una piscina, ancorché utilizzata per scopi terapeutici (idrokinesiterapia), considerato che l’agevolazione interessa il trattamento sanitario e non anche la realizzazione o l’acquisto delle strutture nelle quali il trattamento può essere svolto;
frequenza di corsi in palestra anche se accompagnati da una prescrizione medica.
Anche se la legge Lorenzin (art. 7, L. n. 3/2018) ha posto le basi per il riconoscimento delle professioni sanitarie di osteopata e chiropratico, in attesa dei relativi regolamenti di attuazione, al momento, l’Agenzia delle Entrate nega la possibilità di detrarre le spese per le prestazioni rese da questi ultimi. Per l’anno d’imposta 2017, vale ancora la regola secondo la quale le prestazioni di osteopatia e chiropratica, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie.
alle cure termali con esclusione delle spese di soggiorno;
alle prestazioni chiropratiche, purché eseguite in centri all’uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista;
ai trattamenti di mesoterapia o ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.
La detrazione spetta a determinate condizioni per le:
Le prestazioni di dermopigmentazione (tatuaggio) delle ciglia e sopracciglia effettuate per rimediare a danni estetici causati dall’alopecia universale nonché le prestazioni di luce pulsata per sopperire ai danni estetici provocati dall’irsutismo. Al riguardo occorre la certificazione medica attestante la necessità dell’intervento, che deve essere eseguito presso strutture sanitarie autorizzate.
La conservazione delle cellule del cordone ombelicale ad uso “dedicato” per il neonato o consanguinei con patologia e con approvazione scientifica e clinica. La conservazione deve avvenire esclusivamente presso strutture trasfusionali pubbliche o individuate dalla disciplina vigente in materia.
La detrazione non spetta, invece, per le spese relative a:
conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso “autologo”, cioè per future esigenze personali;
prestazioni rese dai pedagogisti, in quanto quella del pedagogista non può essere considerata una professione sanitaria;
prestazioni di massofisioterapia rese da soggetti aventi titoli conseguiti dopo il 17 marzo 1999, anche in presenza di prescrizione medica;
trattamenti di haloterapia (o Grotte di sale);
acquisto e realizzazione di una piscina, ancorché utilizzata per scopi terapeutici (idrokinesiterapia), considerato che l’agevolazione interessa il trattamento sanitario e non anche la realizzazione o l’acquisto delle strutture nelle quali il trattamento può essere svolto;
frequenza di corsi in palestra anche se accompagnati da una prescrizione medica.
Anche se la legge Lorenzin (art. 7, L. n. 3/2018) ha posto le basi per il riconoscimento delle professioni sanitarie di osteopata e chiropratico, in attesa dei relativi regolamenti di attuazione, al momento, l’Agenzia delle Entrate nega la possibilità di detrarre le spese per le prestazioni rese da questi ultimi. Per l’anno d’imposta 2017, vale ancora la regola secondo la quale le prestazioni di osteopatia e chiropratica, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie.
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