Buono a sapersi che nella tua dichiarazione 730/2018
Ecco un elenco delle diciture che potranno essere presenti nello scontrino parlante al fine della detraibilità dell’onere:
farmaco/medicinale, o sue abbreviazioni (“med.” o “f.co” come da risoluzione n. 156/E del 5 luglio 2007);
ticket per le prestazioni nonché farmaci erogati attraverso il Sistema Sanitario Nazionale;
farmaco/medicinale omeopatico: ai fini della detrazione, con risoluzione n. 10/E del 17 febbraio 2010, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il requisito dell’indicazione sullo scontrino della natura del bene acquistato si considera soddisfatto anche nelle ipotesi in cui il documento di spesa, in luogo della dicitura “farmaco” o “medicinale”, riporti la dicitura “omeopatico”;
farmaci galenici, preparati dietro prescrizione medica dal laboratorio della farmacia;
prodotti fitoterapici, se e solo se sono indicati come medicinali; per quelli che riportano l’indicazione di parafarmaco, invece, non è possibile fruire dello sconto d’imposta (risoluzione n. 396/2008);
Sop-Otc, ossia i cd. farmaci da banco o di automedicazione.
Si precisa che nello scontrino parlante potrà essere presente il cd. “codice Aic” ossia il codice di autorizzazione per l’immissione in commercio; infatti per motivi di privacy lo scontrino potrà riportare tale codice al posto del nome effettivo del farmaco (circolare n. 40/E del 30 luglio 2009).
Novità 2018
Per gli anni d’imposta 2017 e 2018, è prevista la detrazione nel “rigo E1 – Spese sanitarie” degli oneri sostenuti per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali (abbreviazione “AFMS”). La classificazione di tali alimenti avviene nella Sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del D. M. 8 giugno 2001 (Registro nazionale alimenti medici ai fini speciali).
Si tratta di alimenti che vanno assunti sotto il controllo medico e che sono ritenuti necessari per quei soggetti che soffrono di particolari patologie metaboliche o il diabete e che non possono alimentarsi mediante una dieta ordinaria. Per espressa disposizione normativa, però, l’agevolazione non compete né per le spese sostenute per l’acquisto di prodotti destinati ai lattanti, né per gli alimenti senza glutine destinati ai celiaci.
Spese non detraibili
Non possono mai essere detraibili le spese sostenute per l’acquisto di integratori alimentari e parafarmaci.
Per i primi, la risoluzione n. 256/E del 20 giugno 2008 indica che “[…] In ragione della loro composizione, gli integratori si qualificano, infatti, come prodotti appartenenti all’area alimentare”, e per tale motivo non sono detraibili. I parafarmaci (pomate, colliri, prodotti fitoterapici non qualificati come medicinali), invece, non possono essere equiparati ai medicinali (risoluzione n. 396/E del 22 ottobre 2008).
farmaco/medicinale, o sue abbreviazioni (“med.” o “f.co” come da risoluzione n. 156/E del 5 luglio 2007);
ticket per le prestazioni nonché farmaci erogati attraverso il Sistema Sanitario Nazionale;
farmaco/medicinale omeopatico: ai fini della detrazione, con risoluzione n. 10/E del 17 febbraio 2010, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il requisito dell’indicazione sullo scontrino della natura del bene acquistato si considera soddisfatto anche nelle ipotesi in cui il documento di spesa, in luogo della dicitura “farmaco” o “medicinale”, riporti la dicitura “omeopatico”;
farmaci galenici, preparati dietro prescrizione medica dal laboratorio della farmacia;
prodotti fitoterapici, se e solo se sono indicati come medicinali; per quelli che riportano l’indicazione di parafarmaco, invece, non è possibile fruire dello sconto d’imposta (risoluzione n. 396/2008);
Sop-Otc, ossia i cd. farmaci da banco o di automedicazione.
Si precisa che nello scontrino parlante potrà essere presente il cd. “codice Aic” ossia il codice di autorizzazione per l’immissione in commercio; infatti per motivi di privacy lo scontrino potrà riportare tale codice al posto del nome effettivo del farmaco (circolare n. 40/E del 30 luglio 2009).
Novità 2018
Per gli anni d’imposta 2017 e 2018, è prevista la detrazione nel “rigo E1 – Spese sanitarie” degli oneri sostenuti per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali (abbreviazione “AFMS”). La classificazione di tali alimenti avviene nella Sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del D. M. 8 giugno 2001 (Registro nazionale alimenti medici ai fini speciali).
Si tratta di alimenti che vanno assunti sotto il controllo medico e che sono ritenuti necessari per quei soggetti che soffrono di particolari patologie metaboliche o il diabete e che non possono alimentarsi mediante una dieta ordinaria. Per espressa disposizione normativa, però, l’agevolazione non compete né per le spese sostenute per l’acquisto di prodotti destinati ai lattanti, né per gli alimenti senza glutine destinati ai celiaci.
Spese non detraibili
Non possono mai essere detraibili le spese sostenute per l’acquisto di integratori alimentari e parafarmaci.
Per i primi, la risoluzione n. 256/E del 20 giugno 2008 indica che “[…] In ragione della loro composizione, gli integratori si qualificano, infatti, come prodotti appartenenti all’area alimentare”, e per tale motivo non sono detraibili. I parafarmaci (pomate, colliri, prodotti fitoterapici non qualificati come medicinali), invece, non possono essere equiparati ai medicinali (risoluzione n. 396/E del 22 ottobre 2008).
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