lunedì 19 marzo 2018

Ristrutturazione e bonifico errato: è ancora possibile recuperare la detrazione


Se abbiamo commesso degli errori durante la compilazione del bonifico parlante o del bonifico online, se abbiamo utilizzato un bonifico diverso da quello parlante o se lo abbiamo compilato errato in maniera tale da non consentire alla banca, alla Posta o ad un altro istituto di pagamento, di applicare la ritenuta d’acconto dell’8%, non perdiamo la detrazione a patto di seguire l'apposita procedura indicata dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016.

il contribuente, nei casi di bonifico parlante errato o di bonifico online errato, per non perdere la detrazione deve rimediare all'errore

Dal momento che uno dei requisiti richiesti per fruire del bonus 50-65% è la modalità di pagamento da effettuarsi tramite bonifico parlante fatto in banca o alla posta, va da sé che se ci dovesse essere un errore di compilazione riguardante il codice fiscale del futuro beneficiario della detrazione, della della ditta destinataria dell’importo della spesa o della famosa causale normativa, si verrebbe a creare un problema non di poco conto.

Per l'Agenzia delle Entrate però l'aspetto più importante sottolineato nella circolare 43/E che riguarda il bonifico errato è comunque la possibilità di applicare la corretta tassazione sul reddito di impresa della ditta che ha eseguito i lavori ed è per questo motivo che anche nel caso in cui il pagamento delle spese dovesse avvenire senza bonifico, ad esempio con carta di credito o un bonifico non conforme, la detrazione non andrebbe persa se:

il contribuente decide di farsi restituire i soldi dalla ditta ed effettuare un nuovo bonifico parlante corretto;
Qualora non sia possibile ripetere il pagamento, occorre farsi rilasciare dalla ditta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a favore dell'impresa, siano stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente.
La dichiarazione di atto notorio dovrà poi essere esibita dal contribuente al professionista abilitato o al CAF , in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria.

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