Che cos'è il bonifico parlante?
Il bonifico parlante è la modalità di pagamento con cui i contribuenti che intendono fruire dei bonus casa 2018 devono usare per poter scaricare le spese sostenute per pagare gli interventi di ristrutturazione, mobili ed elettrodomestici e di risparmio energetico, dalla dichiarazione dei redditi.
Per fruire della detrazione è, infatti, necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico parlante bancario o postale anche online, da cui risultino:
causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986);
codice fiscale del beneficiario della detrazione;
codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Le spese invece che non devono essere pagate tramite bonifico sono ad esempio: oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo, per cui possono essere pagate con altre modalità.
Il bonifico parlante funziona così:
- il bonifico parlante Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio fiscale.
- per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio, occorre indicare nel bonifico anche il codice fiscale dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.
- al momento del pagamento del bonifico, la banca e le Poste devono applicare la ritenuta di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Tale ritenuta è pari all'8%.
- si ricorda che nel caso in cui l’ordinante del bonifico è una persona diversa da quella indicata in fattura indicata come beneficiario della detrazione, in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma, la detrazione può essere fruita solo da quest’ultimo.
- le spese sostenute in favore dei Comuni, qualora pagate tramite bonifico, pur non essendo in questo caso obbligatorio, deve comunque indicare nella causale di pagamento il Comune in qualità di beneficiario e la motivazione ad esempio: oneri di urbanizzazione, Tosap, ecc, in questo modo la banca o la Posta non applicano la ritenuta dell'8%, come da risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 4 gennaio 2011.
- i bonifici effettuati da conti aperti presso Istituti di pagamento, ossia da imprese diverse da banche ma autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento, sono altrettanto validi ai fini della fruizione della detrazione fiscale. In questi casi occorre però che l'istituto provveda all'assolvimento della ritenuta d'acconto, della certificazione unica e del modello 770.
Per fruire della detrazione è, infatti, necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico parlante bancario o postale anche online, da cui risultino:
causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986);
codice fiscale del beneficiario della detrazione;
codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Le spese invece che non devono essere pagate tramite bonifico sono ad esempio: oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo, per cui possono essere pagate con altre modalità.
Il bonifico parlante funziona così:
- il bonifico parlante Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio fiscale.
- per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio, occorre indicare nel bonifico anche il codice fiscale dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.
- al momento del pagamento del bonifico, la banca e le Poste devono applicare la ritenuta di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Tale ritenuta è pari all'8%.
- si ricorda che nel caso in cui l’ordinante del bonifico è una persona diversa da quella indicata in fattura indicata come beneficiario della detrazione, in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma, la detrazione può essere fruita solo da quest’ultimo.
- le spese sostenute in favore dei Comuni, qualora pagate tramite bonifico, pur non essendo in questo caso obbligatorio, deve comunque indicare nella causale di pagamento il Comune in qualità di beneficiario e la motivazione ad esempio: oneri di urbanizzazione, Tosap, ecc, in questo modo la banca o la Posta non applicano la ritenuta dell'8%, come da risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 4 gennaio 2011.
- i bonifici effettuati da conti aperti presso Istituti di pagamento, ossia da imprese diverse da banche ma autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento, sono altrettanto validi ai fini della fruizione della detrazione fiscale. In questi casi occorre però che l'istituto provveda all'assolvimento della ritenuta d'acconto, della certificazione unica e del modello 770.
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