Permessi legge 104 se di venerdì e lunedì, bisogna prendere anche sabato e domenica?
In riferimento ai permessi legge 104, l’Aran chiarisce che ci sono delle specificità a seconda del settore e delle indicazioni. Questo è il caso del contratto della scuola che non contempla i permessi della L.104 suddivisi a ore. Detta anche un’indicazione sulla ‘tempistica’: “essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”.
Quindi, chiarisce non si può sistematicamente decidere di fruire dei giorni di permesso legati alla Legge 104/92, ad esempio, di venerdì o lunedì, in modo strategico per “allungare” il week end.
La Funzione Pubblica nella circolare 1 del 3 febbraio 2012 chiarisce che il dipendente che assiste una persona in situazione di handicap grave diversa dal figlio nell’ambito dello stesso mese può fruire del congedo straordinario e del permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104 del 1992. Quindi è superata la circolare n. 13 del 2010, al paragrafo 4, in ordine alla preclusione rispetto al cumulo tra congedo ex art. 42, comma 5, e permessi.
Si precisa, inoltre, che nel caso di fruizione cumulata nello stesso mese del congedo (ovvero di ferie, aspettative od altre tipologie di permesso) e dei citati permessi di cui all’art. 33, comma 3, da parte del dipendente a tempo pieno questi ultimi spettano sempre nella misura intera stabilita dalla legge, i tre giorni, e non è previsto un riproporzionamento.
Ad esempio, il dipendente che dovesse fruire del congedo straordinario fino al 10 del mese può poi fruire, sempre per lo stesso mese, dei 3 gg. di permesso di cui all’art 33 legge 104/92. Questi ultimi permessi rimangono quindi sempre in numero di 3 giorni e non devono essere riproporzionati.
Inoltre per non conteggiare nei giorni di congedo i giorni non lavorativi (sabato, domenica e festività) è necessario riprendere almeno per un giorno l’attività lavorativa. Inoltre la più recente circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 3.2.2012 specifica che, anche nel caso in cui l’attività lavorativa non viene ripresa a causa di assenza per malattia del dipendente o del figlio, i giorni non lavorativi (sabato, domenica e festività) non saranno conteggiati nei giorni di congedo. Questo vale anche nel caso di rapporto lavorativo part time.
Quindi, chiarisce non si può sistematicamente decidere di fruire dei giorni di permesso legati alla Legge 104/92, ad esempio, di venerdì o lunedì, in modo strategico per “allungare” il week end.
La Funzione Pubblica nella circolare 1 del 3 febbraio 2012 chiarisce che il dipendente che assiste una persona in situazione di handicap grave diversa dal figlio nell’ambito dello stesso mese può fruire del congedo straordinario e del permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104 del 1992. Quindi è superata la circolare n. 13 del 2010, al paragrafo 4, in ordine alla preclusione rispetto al cumulo tra congedo ex art. 42, comma 5, e permessi.
Si precisa, inoltre, che nel caso di fruizione cumulata nello stesso mese del congedo (ovvero di ferie, aspettative od altre tipologie di permesso) e dei citati permessi di cui all’art. 33, comma 3, da parte del dipendente a tempo pieno questi ultimi spettano sempre nella misura intera stabilita dalla legge, i tre giorni, e non è previsto un riproporzionamento.
Ad esempio, il dipendente che dovesse fruire del congedo straordinario fino al 10 del mese può poi fruire, sempre per lo stesso mese, dei 3 gg. di permesso di cui all’art 33 legge 104/92. Questi ultimi permessi rimangono quindi sempre in numero di 3 giorni e non devono essere riproporzionati.
Inoltre per non conteggiare nei giorni di congedo i giorni non lavorativi (sabato, domenica e festività) è necessario riprendere almeno per un giorno l’attività lavorativa. Inoltre la più recente circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 3.2.2012 specifica che, anche nel caso in cui l’attività lavorativa non viene ripresa a causa di assenza per malattia del dipendente o del figlio, i giorni non lavorativi (sabato, domenica e festività) non saranno conteggiati nei giorni di congedo. Questo vale anche nel caso di rapporto lavorativo part time.
Commenti
Posta un commento