martedì 20 febbraio 2018

Permessi legge 104 se di venerdì e lunedì, bisogna prendere anche sabato e domenica?

In riferimento ai permessi legge 104, l’Aran chiarisce che ci sono delle specificità a seconda del settore e delle indicazioni. Questo è il caso del contratto della scuola che non contempla i permessi della L.104 suddivisi a ore. Detta anche un’indicazione sulla ‘tempistica’: “essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”.

Quindi, chiarisce non si può sistematicamente decidere di fruire dei giorni di permesso legati alla Legge 104/92, ad esempio, di venerdì o lunedì, in modo strategico per “allungare” il week end.

La Funzione Pubblica nella circolare 1 del 3 febbraio 2012 chiarisce che il dipendente che assiste una persona in situazione di handicap grave diversa dal figlio nell’ambito dello stesso mese può fruire del congedo straordinario e del permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104 del 1992. Quindi è superata la circolare n. 13 del 2010, al paragrafo 4, in ordine alla preclusione rispetto al cumulo tra congedo ex art. 42, comma 5, e permessi.

Si precisa, inoltre, che nel caso di fruizione cumulata nello stesso mese del congedo (ovvero di ferie, aspettative od altre tipologie di permesso) e dei citati permessi di cui all’art. 33, comma 3, da parte del dipendente a tempo pieno questi ultimi spettano sempre nella misura intera stabilita dalla legge, i tre giorni, e non è previsto un riproporzionamento.

Ad esempio, il dipendente che dovesse fruire del congedo straordinario fino al 10 del mese può poi fruire, sempre per lo stesso mese, dei 3 gg. di permesso di cui all’art 33 legge 104/92. Questi ultimi permessi rimangono quindi sempre in numero di 3 giorni e non devono essere riproporzionati.

Inoltre per non conteggiare nei giorni di congedo i giorni non lavorativi (sabato, domenica e festività) è necessario riprendere almeno per un giorno l’attività lavorativa. Inoltre la più recente circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 3.2.2012 specifica che, anche nel caso in cui l’attività lavorativa non viene ripresa a causa di assenza per malattia del dipendente o del figlio, i giorni non lavorativi (sabato, domenica e festività) non saranno conteggiati nei giorni di congedo. Questo vale anche nel caso di rapporto  lavorativo part time.

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