Insegnanti e personale ATA possono avere il secondo lavoro? Scopri la risposta in quest'articolo
Sia il personale docente che ATA assunto con contratto a tempo indeterminato da un istituto scolastico può avere un secondo lavoro, ma come per tutti i dipendenti pubblici ci sono degli obblighi e dei divieti da rispettare.
Ci sono dei lavori, infatti, che sono incompatibili con un impiego nella pubblica amministrazione e come tali non possono essere effettuati nemmeno da insegnanti e personale ATA.
La normativa in merito è piuttosto articolata poiché il primo decreto in cui sono indicate le norme sul secondo lavoro per i dipendenti pubblici risale al 1957 e negli anni successivi ci sono stati diversi provvedimenti del legislatore che ne ha modificato alcuni aspetti.
Di seguito, analizzando tutti i provvedimenti che disciplinano le norme sul doppio lavoro dei dipendenti pubblici faremo chiarezza su quali sono gli obblighi che il personale impiegato in una scuola pubblica deve rispettare per non rischiare una sanzione disciplinare.
Quali lavori non possono fare i dipendenti pubblici?
Ai dipendenti pubblici viene riconosciuta la possibilità di essere impiegati in un secondo lavoro, ma nel rispetto di condizioni ben precise. Ad esempio, l’articolo 60 del DPR 3/1957 stabilisce che i seguenti lavori sono incompatibili con un incarico nella Pubblica Amministrazione:
esercizio del commercio e dell’industria;
impieghi alle dipendenze di privati;
coprire un altro incarico nella Pubblica Amministrazione (salvo nei casi in cui è stabilito dalla legge);
coprire una carica in una società costituita a fine di lucro.
Quindi, insegnanti e personale ATA non possono essere titolari di un’attività imprenditoriale, né possono prendere parte come soci ad una delle seguenti società:
in nome collettivo;
in accomandita semplice;
semplici.
L’unico caso in cui si può prendere parte ad una società è quando la responsabilità del socio è limitata (o dalla legge o dall’atto costitutivo). Allo stesso tempo però non si può essere amministratori delegati di una società di capitali (anche se a responsabilità limitata).
Sono soggetti a questo divieto anche i dipendenti della scuola pubblica, quali insegnanti, collaboratori scolastici e presidi. L’unica eccezione è rappresentata dal personale impiegato part-time, per il quale è intervenuto il DPCM 117/89 le la successiva Legge 662/96.
Quali lavori possono fare gli impiegati part-time?
I suddetti provvedimenti riconoscono ai dipendenti pubblici con contratto part-time il diritto di svolgere un’altra attività lavorativa, sia essa subordinata o autonoma.
Tuttavia per poter esercitare il doppio lavoro bisogna chiedere l’autorizzazione all’amministrazione di appartenenza.
Solo dopo che questa avrà accertato che il secondo lavoro non arreca un pregiudizio alle esigenze di servizio del dipendente e che non sussistono dei fattori di incompatibilità di incarico il dipendente pubblico potrà avviare la seconda attività lavorativa.
Gli insegnanti possono fare ripetizioni?
Le ripetizioni private sono una tipologia di lavoro accessorio, quindi non sono riconducibili alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o autonomo.
Come tali non rientrano nelle attività professionali vietate ai dipendenti pubblici, quindi sia gli insegnanti che il resto del personale scolastico possono seguire privatamente uno studente dandogli ripetizioni.
Ci sono comunque degli obblighi e dei limiti da rispettare: ad esempio, anche per le ripetizioni private gli insegnanti devono chiedere il permesso al Dirigente Scolastico dell’istituto di appartenenza, indicando il nome e la scuola di provenienza dello studente al quale si vogliono impartire lezioni private.
C’è poi da rispettare il regime di incompatibilità, ossia il principio per cui nessun insegnante può impartire ripetizioni ad un alunno del proprio istituto. Nessun alunno infatti può essere giudicato da un docente dal quale ha ricevuto lezioni private e qualsiasi prova d’esame - o scrutinio - che non rispetta questi divieti è da considerare nullo.Qualora un insegnante o un collaboratore scolastico non rispetti i suddetti divieti riceverà dal proprio Dirigente Scolastico una diffida, con la quale viene invitato a mettere fine al secondo lavoro.
Se nonostante la diffida si continua a ricoprire il doppio incarico l’amministrazione può applicare la più severa delle sanzioni disciplinari: il licenziamento per giusta causa.
Ci sono dei lavori, infatti, che sono incompatibili con un impiego nella pubblica amministrazione e come tali non possono essere effettuati nemmeno da insegnanti e personale ATA.
La normativa in merito è piuttosto articolata poiché il primo decreto in cui sono indicate le norme sul secondo lavoro per i dipendenti pubblici risale al 1957 e negli anni successivi ci sono stati diversi provvedimenti del legislatore che ne ha modificato alcuni aspetti.
Di seguito, analizzando tutti i provvedimenti che disciplinano le norme sul doppio lavoro dei dipendenti pubblici faremo chiarezza su quali sono gli obblighi che il personale impiegato in una scuola pubblica deve rispettare per non rischiare una sanzione disciplinare.
Quali lavori non possono fare i dipendenti pubblici?
Ai dipendenti pubblici viene riconosciuta la possibilità di essere impiegati in un secondo lavoro, ma nel rispetto di condizioni ben precise. Ad esempio, l’articolo 60 del DPR 3/1957 stabilisce che i seguenti lavori sono incompatibili con un incarico nella Pubblica Amministrazione:
esercizio del commercio e dell’industria;
impieghi alle dipendenze di privati;
coprire un altro incarico nella Pubblica Amministrazione (salvo nei casi in cui è stabilito dalla legge);
coprire una carica in una società costituita a fine di lucro.
Quindi, insegnanti e personale ATA non possono essere titolari di un’attività imprenditoriale, né possono prendere parte come soci ad una delle seguenti società:
in nome collettivo;
in accomandita semplice;
semplici.
L’unico caso in cui si può prendere parte ad una società è quando la responsabilità del socio è limitata (o dalla legge o dall’atto costitutivo). Allo stesso tempo però non si può essere amministratori delegati di una società di capitali (anche se a responsabilità limitata).
Sono soggetti a questo divieto anche i dipendenti della scuola pubblica, quali insegnanti, collaboratori scolastici e presidi. L’unica eccezione è rappresentata dal personale impiegato part-time, per il quale è intervenuto il DPCM 117/89 le la successiva Legge 662/96.
Quali lavori possono fare gli impiegati part-time?
I suddetti provvedimenti riconoscono ai dipendenti pubblici con contratto part-time il diritto di svolgere un’altra attività lavorativa, sia essa subordinata o autonoma.
Tuttavia per poter esercitare il doppio lavoro bisogna chiedere l’autorizzazione all’amministrazione di appartenenza.
Solo dopo che questa avrà accertato che il secondo lavoro non arreca un pregiudizio alle esigenze di servizio del dipendente e che non sussistono dei fattori di incompatibilità di incarico il dipendente pubblico potrà avviare la seconda attività lavorativa.
Gli insegnanti possono fare ripetizioni?
Le ripetizioni private sono una tipologia di lavoro accessorio, quindi non sono riconducibili alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o autonomo.
Come tali non rientrano nelle attività professionali vietate ai dipendenti pubblici, quindi sia gli insegnanti che il resto del personale scolastico possono seguire privatamente uno studente dandogli ripetizioni.
Ci sono comunque degli obblighi e dei limiti da rispettare: ad esempio, anche per le ripetizioni private gli insegnanti devono chiedere il permesso al Dirigente Scolastico dell’istituto di appartenenza, indicando il nome e la scuola di provenienza dello studente al quale si vogliono impartire lezioni private.
C’è poi da rispettare il regime di incompatibilità, ossia il principio per cui nessun insegnante può impartire ripetizioni ad un alunno del proprio istituto. Nessun alunno infatti può essere giudicato da un docente dal quale ha ricevuto lezioni private e qualsiasi prova d’esame - o scrutinio - che non rispetta questi divieti è da considerare nullo.Qualora un insegnante o un collaboratore scolastico non rispetti i suddetti divieti riceverà dal proprio Dirigente Scolastico una diffida, con la quale viene invitato a mettere fine al secondo lavoro.
Se nonostante la diffida si continua a ricoprire il doppio incarico l’amministrazione può applicare la più severa delle sanzioni disciplinari: il licenziamento per giusta causa.
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