IMU TASI condominio
L’amministratore di condominio deve provvedere a versare IMU e TASI con riferimento alle parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. contraddistinte da autonoma rendita catastale (alloggio del portiere, locali adibiti alla lavanderia, ecc.). Dunque, questi è chiamato alla cassa entro il prossimo 18/12 in vista della scadenza del saldo dei due tributi. Particolare attenzione va data all’alloggio del portiere con riguardo alla TASI e date la caratteristiche di questa tipologia di tributo.
In merito alle aliquote da applicare, occorre far riferimento a quelle ordinarie, poiché non si configura alcun vincolo pertinenziale tra le parti comuni e le abitazioni dei singoli condomini.
In merito alle aliquote da applicare, occorre far riferimento a quelle ordinarie, poiché non si configura alcun vincolo pertinenziale tra le parti comuni e le abitazioni dei singoli condomini.
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