NUOVO SPESOMETRO: ADEMPIMENTO DA ANNULLARE

La storia infinita. Non si può definire diversamente quella della Comunicazione Dati Fatture che si avvia a larghi passi verso l’ennesima proroga. Questa volta è previsto un D.P.C.M., che dovrebbe essere emanato in questi giorni, e che dovrebbe portare in avanti la scadenza fino al 16 ottobre.

Ennesimo rinvio dovuto al protrarsi delle difficoltà ad adempiere, posto che ancora in queste ore il sito continua ad inibire le spedizioni per eccesso di traffico. “Fatture e Corrispettivi” di nuovo irraggiungibile quindi, per lunghe ore, e come non bastasse, fioccano gli scarti privi di motivazione.

Risulta infatti che ieri moltissime comunicazioni sono state oggetto di rifiuto da parte del sistema, e quanto sopra per motivi sconosciuti, in quanto la ricevuta riporta solo l’esito (scartato) e non le motivazioni che hanno portato al rifiuto stesso.

Ancora un’anomalia di sistema, che peraltro pare (stante quanto riportato da primarie società di software) essere una duplice anomalia, in quanto non solo la ricevuta di scarto dovrebbe tassativamente riportarne le ragioni, ma addirittura pare che i file inviati e “bocciati” non siano di fatto errati. Insomma, si tratterebbe di invii respinti dal sistema senza alcuna ragione, tant’è che viene consigliato di non ripetere l’invio e di attendere che il file venga regolarmente evaso in seconda battuta.

Per quanto di nostra conoscenza il nostro consiglio è, in questi casi, di contattare comunque il numero dedicato all’assistenza, nella speranza di riuscire a sapere (il prima possibile) se davvero il file sarà acquisito in un secondo momento, oppure se quello che perverrà sarà comunque un diniego (questa volta motivato). Certo è che riuscire a parlare con l’assistenza è veramente difficile!

Nuove ragioni si accumulano pertanto a quelle che già da tempo portano ad invocare a gran voce un nuovo rinvio, promesso, ed attualmente allo studio degli esperti. L’intendimento annunciato da parte del Ministero è quello di concedere un maggior tempo che risulti congruo, tenendo in considerazione il momento in cui la piattaforma tornerà ad assicurare un servizio continuativo. Sul punto sono di nuovo tornati a farsi sentire i Commercialisti, per il tramite di Gilberto Gelosa e Maurizio, delegati alla fiscalità del Consiglio Nazionale della Categoria, che hanno dichiarato: “Con l’approssimarsi della scadenza del 5 ottobre è estremamente probabile che si vada verso un ingorgo del sistema. Proprio in questa prospettiva, appare ogni minuto più incredibile che non sia ancora arrivata una parola chiara e definitiva da parte dell’esecutivo. Ribadiamo quello che chiediamo ininterrottamente da giorni: immediata comunicazione di una proroga lunga dei termini, sospensione delle sanzioni, possibilità di correzione di errori o ritardi”. Infine i due delegati concludono: “questa vicenda, per come è stata gestita, per il caos che ha generato a tutti i livelli, per i costi indotti sul sistema economico probabilmente superiori al gettito che genererà per lo Stato, deve imporre una riflessione seria e oggettiva sull’istituto dello Spesometro che, a nostro avviso, non può che essere completamente rivalutato e ripensato, anche a livello politico”.

Con un comunicato della tarda serata di ieri, l'Associazioni Nazionale dei Commercialisti chiede l'annullamento dell'adempimento. In considerazione del delirio, causato dall’approssimazione con la quale la procedura è stata rilasciata, e del totale disprezzo del lavoro dei professionisti e dei diritti dei contribuenti, l’Associazione Nazionale Commercialisti chiede l’immediata messa off-line dell’intera procedura, dandone opportuna, ufficiale e motivata notizia; chiede, inoltre, l’annullamento dell’adempimento per manifesta incapacità dell’Amministrazione nel fornire e nel gestire gli strumenti che essa stessa concepisce

Nel frattempo sono stati forniti nuovi chiarimenti di carattere normativo, rinvenibili nella sezione FAQ della piattaforma Fatture e Corrispettivi.

Quattro i punti oggetto di puntualizzazione da parte dell’Agenzia: i servizi CEE (art. 7 ter), l’indicazione di fatture emesse verso soggetto estero privo di identificativo fiscale, acquisti intra effettuati dalla P.A. nell’ambito dell’attività istituzionale e comunicazione di acquisti con IVA esposta contabilizzati ai sensi del 74-ter (agenzie di viaggio).

Le risposte fornite non presentano particolari caratteri di novità. Quanto all’esposizione delle fatture emesse per prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti UE, viene confermato quanto già ipotizzato dalle pagine del nostro giornale: posto che le operazioni non soggette ad IVA per mancanza di presupposto territoriale sono soggette ad inversione contabile quando il cliente/committente è un soggetto passivo di imposta in un altro stato europeo, il codice da indicarsi è N6, come peraltro già confermato da comunicato stampa Assosoftware che riportava un pregresso confronto sul punto avuto con l’Agenzia.

Quanto alla fattura spiccata nei confronti di un soggetto estero, privo di identificativo fiscale, sarà sufficiente indicare il codice identificativo del paese estero (UE o EXTRA UE) ed indicare nel campo IdCodice “qualsiasi estremo identificativo del soggetto cessionario/committente”. Sul punto l’Agenzia si era già espressa, con specifico riferimento al cliente estero “privato”, ipotizzando la compilazione del campo IdCodice (che è obbligatorio ma privo di controlli formali a fronte dell’indicazione di un codice IdPaese estero) indicando, quale possibile compilazione, il riportare anche solo il cognome del cliente.

La terza FAQ di nuova pubblicazione è forse la più curiosa, perché inerisce proprio la P.A.: secondo l’Agenzia, laddove un ente pubblico effettui acquisti intracomunitari nell’ambito della propria attività istituzionale (con fattura non ricevuta tramite SDI, che è comunque esclusa dall’invio), in ogni caso non sarà tenuto ad inviare la comunicazione dei dati di tali fatture.

Per concludere una quarta FAQ, che riguarda le agenzie di viaggio/tour operator rientranti nel regime speciale del 74ter del D.P.R. 633/72. Viene ribadito che la fattura ricevuta che riporta separatamente imponibile ed imposta, ma viene annotata cumulativamente per il totale nel registro IVA acquisti 74ter, dovrà essere comunicata per l’importo totale, e codice Natura N5 (regime del margine/regimi base da base). Sul punto peraltro viene confermato quanto già chiarito dall’Agenzia con Circolare 1/E del 7 febbraio 2017.
AUTORE: SANDRA PENNACINI

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