LEGGE CONCORRENZA: CONOSCI LE NOVITÀ RCA?

Come già stabilito dalla legislazione previgente, ora rafforzata, le imprese di assicurazione devono stabilire preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all’assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Le stesse sono tenute ad accettare (obbligo a contrarre), nel senso che non possono rifiutarsi di contrarre o meno con un determinato contribuente, le proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e alle tariffe predette, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa. Rispetto alla formulazione pre-Legge di concorrenza, la suddetta verifica deve essere effettuata anche mediante consultazione delle banche dati di settore e dell’archivio antifrode istituito presso l’IVASS. Qualora dalla consultazione risulti che le informazioni fornite dal contraente non sono corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate. In caso di mancata accettazione della proposta, le imprese di assicurazione ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale cliente.

Obbligo informativo degli intermediari - Vengono individuati precisi obblighi informativi degli intermediari assicurativi; quest’ultimi, prima della sottoscrizione di un contratto RC Auto, sono tenuti ad informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatari relativamente al contratto base.

Determinazione della scontistica sui contratti RCA – Con l’intervento della Legge sulla concorrenza sono definite le condizioni in presenza di almeno una delle quali ha luogo uno sconto sul prezzo della polizza, determinato dall’impresa nei limiti stabiliti dall’IVASS. In particolare danno luogo allo sconto:

  1. l’ispezione del veicolo;
  2. l’installazione della scatola nera (meccanismo elettronico che registra l'attività del veicolo) ovvero di altri dispositivi individuati con decreto ministeriale;
  3. l’installazione (o comunque la presenza) del meccanismo che impedisce l’avvio del motore per elevato tasso alcolemico.



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