martedì 12 settembre 2017

USURA BANCARIA E LEGISLAZIONE: LA GIURISPRUDENZA MUOVE IMPORTANTI PASSI IN FAVORE DEI CONSUMATORI




Le motivazioni di una prima sentenza, emessa nel dicembre 2011 dalla Corte di Cassazione in merito all’usura bancaria, hanno aperto alle aziende a ai privati cittadini la strada del risarcimento civile.
La sentenza, nonostante l’assoluzione di tre banchieri, ha comunque configurato la possibilità di ottenere il risarcimento per la scorretta applicazione della commissione di massimo scoperto, quando la stessa va a generare tassi usurari.


Come si legge nella motivazione della sentenza, “Le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato di usura sotto il profilo dell’elemento oggettivo”.
Il decreto sviluppo convertito in legge nel luglio 2011, per la Suprema Corte pur favorendo le banche in relazione al reato d’usura, non può comunque avere effetto retroattivo: “la portata dell’intervento innovativo sulla determinazione dei criteri di individuazione del tasso soglia e la mancanza di norme transitorie, certamente non dovuta a disattenzione, denotano che si è voluto dare alla normativa (che ha introdotto un regime maggiormente favorevole agli istituti di credito in relazione al reato di usura) operatività con esclusivo riferimento a condotte poste in essere dopo la sua entrata in vigore, senza produrre effetti su preesistenti situazioni, regolate dalla normativa precedente”.

La stessa corte, nell’esaminare le nuove norme di regolamentazione del mercato creditizio, che hanno elevato il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) di credito, ha stabilito che banche e finanziarie non possono avvalersi di tali normative in caso di denuncia da parte di imprese o privati che accusino l’applicazione di interessi usurari.
Sempre la Suprema Corte di Cassazione, in una storica sentenza del 2013, ha ribadito la conseguenza di comportamenti scorretti tenuti da istituti di credito e finanziarie: “se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Come conseguenza diretta di questa sentenza, in molti contratti di mutuo nei quali erano stati applicati tassi di mora molto elevati, applicazione che dava luogo a casi acclarati di usura bancaria, l’accertamento –seguito all’opposizione al decreto ingiuntivo– dell’esistenza di questa pratica illecita ha portato l’autorità giudiziaria a concedere provvedimenti di sospensiva dell’atto di pignoramento degli immobili.
Inoltre, qualora venissero riscontrate anomalie finanziarie nei contratti da parte degli ispettori della Banca d’Italia , Banche e finanziarie possono venire sanzionate economicamente anche per importi significativi, soprattutto a seguito dell’accertamento di applicazione di tassi di interesse inquadrabili nell’usura bancaria. 


NORMATIVA: anatocismo e usura bancaria
Art. 1283 c.c.: Anatocismo – In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi (att. 162).
Non consta, infatti, che le Banche agiscano sulla scorta di un uso normativo consolidato sin dalla data di entrata in vigore del codice civile, unica condizione in base alla quale la clausola anatocistica possa considerarsi valida.

Le Banche, del resto, non possono invocare in loro favore alcun “uso” formatosi e consolidatosi dopo l’entrata in vigore del codice civile, posto che nel nostro ordinamento, i c.d. usi “contra legem” non sono tollerati, come si desume agevolmente – ed a tacer d’altro – dall’art. 1 delle preleggi sulle fonti del diritto e la loro gerarchia.

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