USURA BANCARIA E LEGISLAZIONE: LA GIURISPRUDENZA MUOVE IMPORTANTI PASSI IN FAVORE DEI CONSUMATORI
Le motivazioni di una prima sentenza, emessa nel
dicembre 2011 dalla Corte di Cassazione in merito all’usura bancaria, hanno
aperto alle aziende a ai privati cittadini la strada del risarcimento
civile.
La sentenza, nonostante l’assoluzione di tre banchieri, ha
comunque configurato la possibilità di ottenere il risarcimento per la
scorretta applicazione della commissione di massimo scoperto, quando la
stessa va a generare tassi usurari.
Come si legge nella motivazione della sentenza, “Le
circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di
diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino
ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in una circolare,
non può essere esclusa la sussistenza del reato di usura sotto il profilo
dell’elemento oggettivo”.
Il decreto sviluppo convertito in legge nel luglio
2011, per la Suprema Corte pur favorendo le banche in relazione al reato
d’usura, non può comunque avere effetto retroattivo: “la portata
dell’intervento innovativo sulla determinazione dei criteri di individuazione
del tasso soglia e la mancanza di norme transitorie, certamente non dovuta a
disattenzione, denotano che si è voluto dare alla normativa (che ha introdotto
un regime maggiormente favorevole agli istituti di credito in relazione al
reato di usura) operatività con esclusivo riferimento a condotte poste in
essere dopo la sua entrata in vigore, senza produrre effetti su preesistenti
situazioni, regolate dalla normativa precedente”.
La stessa corte, nell’esaminare le nuove norme di
regolamentazione del mercato creditizio, che hanno elevato il T.E.G. (Tasso
Effettivo Globale) di credito, ha stabilito che banche e finanziarie non
possono avvalersi di tali normative in caso di denuncia da parte di imprese o
privati che accusino l’applicazione di interessi usurari.
Sempre la Suprema Corte di Cassazione, in una storica
sentenza del 2013, ha ribadito la conseguenza di comportamenti scorretti tenuti
da istituti di credito e finanziarie: “se sono convenuti interessi
usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Come conseguenza diretta di questa sentenza, in molti
contratti di mutuo nei quali erano stati applicati tassi di mora molto
elevati, applicazione che dava luogo a casi acclarati di usura bancaria,
l’accertamento –seguito all’opposizione al decreto ingiuntivo–
dell’esistenza di questa pratica illecita ha portato l’autorità giudiziaria a
concedere provvedimenti di sospensiva dell’atto
di pignoramento degli immobili.
Inoltre, qualora venissero riscontrate anomalie finanziarie
nei contratti da parte degli ispettori della Banca d’Italia , Banche e
finanziarie possono venire sanzionate economicamente anche per importi
significativi, soprattutto a seguito dell’accertamento di applicazione di tassi
di interesse inquadrabili nell’usura bancaria.
NORMATIVA: anatocismo e usura bancaria
Art. 1283 c.c.: Anatocismo – In mancanza
di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal
giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla
loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi
(att. 162).
Non consta, infatti, che le Banche agiscano sulla scorta di
un uso normativo consolidato sin dalla data di entrata in vigore del codice
civile, unica condizione in base alla quale la clausola anatocistica possa
considerarsi valida.
Le Banche, del resto, non possono invocare in loro favore
alcun “uso” formatosi e consolidatosi dopo l’entrata in vigore del codice
civile, posto che nel nostro ordinamento, i c.d. usi “contra legem” non
sono tollerati, come si desume agevolmente – ed a tacer d’altro – dall’art. 1
delle preleggi sulle fonti del diritto e la loro gerarchia.
Commenti
Posta un commento