Preventivo Scritto Obbligatorio per i Professionisti
Dal 29 agosto 2017 per i professionisti è diventato obbligatorio presentare un preventivo scritto al cliente nel momento del conferimento dell’incarico professionale. L’obbligo di redigere il preventivo scritto riguarda tutti i professionisti iscritti negli albi e/o ordini professionali.
A stabilirlo è la Legge 4 agosto 2017, n. 124 “legge annuale per il mercato e la concorrenza” che ha modificato l’articolo 9, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27.
La norma stabilisce che la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima e deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
In pratica, il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico professionale e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
Il preventivo deve essere redatto e presentato anche se il cliente non ne fa esplicita richiesta. E’ compito del professionista, quindi, far conoscere tutti i dettagli dell’incarico professionale che gli viene conferito dal cliente.
Inoltre, nell’ottica di una maggiore tutela della trasparenza e della concorrenza, i liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e/o collegi dovranno comunicare al cliente i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.
Tra le altre novità, la legge sulla concorrenza introduce la possibilità di costituire società miste tra avvocati, composte anche da soci investitori non professionisti. I soci non professionisti potranno detenere solo fino al 30% del capitale sociale e dei diritti di voto. I restanti due terzi potranno essere esercitati sia da avvocati iscritti all’albo sia da professionisti attivi in altri settori lavorativi.
A stabilirlo è la Legge 4 agosto 2017, n. 124 “legge annuale per il mercato e la concorrenza” che ha modificato l’articolo 9, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27.
La norma stabilisce che la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima e deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
In pratica, il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico professionale e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
Il preventivo deve essere redatto e presentato anche se il cliente non ne fa esplicita richiesta. E’ compito del professionista, quindi, far conoscere tutti i dettagli dell’incarico professionale che gli viene conferito dal cliente.
Inoltre, nell’ottica di una maggiore tutela della trasparenza e della concorrenza, i liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e/o collegi dovranno comunicare al cliente i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.
Tra le altre novità, la legge sulla concorrenza introduce la possibilità di costituire società miste tra avvocati, composte anche da soci investitori non professionisti. I soci non professionisti potranno detenere solo fino al 30% del capitale sociale e dei diritti di voto. I restanti due terzi potranno essere esercitati sia da avvocati iscritti all’albo sia da professionisti attivi in altri settori lavorativi.
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