venerdì 15 settembre 2017

FATTURA SENZA REQUISITI FORMALI: DETRAIBILITÀ IVA

 L’incompleta o imprecisa/parzialmente erronea descrizione, della natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti oggetto dell’operazione, non comporta l’indetraibilità dell’IVA addebitata al cliente e l’indeducibilità del costo sostenuto, a condizione che, con documentazione accessoria, l’imprenditore dimostri all’Amministrazione Finanziaria, la sussistenza dei requisiti sostanziali dell’operazione stessa.

È questo il principio contenuto nella norma di comportamento n. 199 emessa dall’AIDC di Milano, con cui ci si allinea alla giurisprudenza della Corte Ue in merito (una su tutte è la sentenza del 21 ottobre 2010 C-385/09).

La detraibilità dell’IVA – Nel documento citato in premessa, l’AIDC parte da quanto previsto dall’art. 21 comma 2 lett. g) DPR 633/1972, dove il legislatore pone, tra i requisiti formali, che la fattura deve contenere ai fini della detraibilità dell’IVA, la descrizione della “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione”.

Uniformandosi ai diversi orientamenti della giurisprudenza europea, secondo l’AIDC, non si può far dipendere la detraibilità IVA dai predetti requisiti formali, poiché il principio della detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte da parte del soggetto passivo IVA (ed addebitata al cliente) è volto a garantire la “neutralità” dell’imposta stessa.

Neutralità che dipende solo da requisiti sostanziali e non formali, quali quelli dettati dal comma 1 del citato art. 21 DPR 633/1972, ossia che la fattura sia emessa e che il bene o il servizio acquistato sia fornito da altro soggetto passivo IVA. Dunque, secondo l’associazione e secondo la Corte UE, non è possibile far dipendere la detraibilità dell’imposta da requisiti formali bensì solo dai predetti requisiti sostanziali.

Infatti, continua l’AIDC, nel caso in cui la fattura manchi nella descrizione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione, l’Agenzia delle Entrate può sopperire a tale lacuna richiedendo una documentazione accessoria (fermo restando l’applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto dei requisiti formali di cui alla lett. g) comma 2 art. 21 DPR 633/1972), che provi la tipologia di operazione posta in essere.

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