Collaboratore Occasionale Familiare ai fini Previdenziali

La presunzione di occasionalità è applicata alle prestazioni di pensionati, parenti o affini dell’imprenditore, in veste di collaborazione gratuita, tale da non richiedere iscrizione nella Gestione assicurativa né da ricondurre alla subordinazione. L’attività non deve avere sistematicità e stabilità dei compiti, né presupporre comportamenti abituali e prevalenti per quanto riguarda il funzionamento dell’azienda. Inoltre, se il familiare è impiegato full-time presso altro datore di lavoro, si considera residuale il tempo a disposizione per poter espletare altre attività o compiti con carattere di prevalenza e continuità presso l’azienda del familiare.

Fuori da queste fattispecie è necessario applicare un parametro convenzionale che stabilisca il limite massimo temporale di una prestazione occasionale, estendendo quanto previsto dall’art. 21, co. 6-ter, D.L. n. 260/2003 per l’artigianato anche al settore del commercio e a quello agricolo: 90 giorni in un anno frazionabili in ore, al di fuori del quale la prestazione nonpuò più definirsi occasionale. Nel settore agricolo non costituiscono rapporto di lavoro subordinato né autonomo le prestazioni di parenti e affini fino al quarto grado, a patto che siano svolte in maniera occasionale o ricorrente per periodi brevi e che non venga versato alcun corrispettivo dal datore di lavoro parente.

Sono titolare di una ditta individuale per la vendita di tabacchi e lotto; ho nominato, ai monopòli, coadiutore mio figlio, che occasionalmente mi sostituisce nella gestione. Visto che l’attività di mio figlio è solo occasionale e senza retribuzione, è necessario l’inquadramento Inps e Inail?

La Direzione generale per l’attività ispettiva del ministero del Lavoro, con le circolari n. 10478 del 10 giugno 2013 e n. 14184 del 5 agosto 2013, è intervenuta per fornire al personale ispettivo indicazioni in merito al corretto inquadramento dei collaboratori familiari nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio.

Fermi restando gli indirizzi operativi forniti con le citate disposizioni, è bene tenere presente che per occasionale deve normalmente intendersi una prestazione lavorativa non sistematica e non stabile. Secondo tali indirizzi, le prestazioni lavorative occasionali dei familiari collaboratori, in linea generale, sono intese come prestazioni di natura morale, rese gratuitamente.

L’obbligo dell’iscrizione all’Inps per questi soggetti scatta solo in presenza dei requisiti della abitualità e della prevalenza. La prestazione è da considerare sempre occasionale e quindi esente dall’iscrizione all’Inps, in presenza delle seguenti situazioni:

– prestazioni rese da familiare pensionato;

– prestazioni rese da familiare assunto a tempo pieno presso altro datore di lavoro;

– prestazioni rese nell’ambito quantitativo di 90 giorni nell’anno solare, ovvero di 720 ore all’anno.

Secondo la circolare ministeriale, i 90 giorni possono essere formati anche da giornate con più di 8 ore giornaliere di lavoro, ovvero, in caso di prestazione inferiore alle 8 ore, il limite dei 90 giorni potrebbe anche essere superato in quanto non sarebbe superato il requisito delle 720 ore lavorative.

Diversa è la situazione ai fini dell’assicurazione Inail. Per quest’ultima, è sempre obbligatoria l’iscrizione e, il conseguente pagamento del premio, in presenza di uno specifico rischio a cui sono soggetti i familiari occupati, ancorché in via occasionale.

Tuttavia, secondo i chiarimenti forniti dal ministero del Lavoro, le prestazioni rese dai familiari a titolo gratuito non sono soggette all’obbligo assicurativo Inail quando si tratta di prestazioni non ricorrenti ovvero, nel caso in cui la prestazione sia resa una/due volte nell’arco dello stesso mese, purché complessivamente le prestazioni effettuate nell’anno non siano superiori a 10 giornate lavorative.

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