Collaboratore familiare soggetto ad INAIL se opera più di 10 giorni l’anno




E’ obbligatorio iscrivere un collaboratore familiare all’ INAIL? In effetti, “è soggetto a contribuzione il familiare collaboratore che svolga l’attività per “una\due volte nell’arco dello stesso mese a condizione che nell’anno le prestazioni complessivamente effettuate non siano superiori a 10 giornate lavorative”. Questo il senso della nota 37/014184 / MA007.A001  del 05/08/2013.

Tale limite riguarda tuttavia l’obbligo di contribuzione INAIL, che è più cogente rispetto a quello previdenziale, in quanto riguarda l’assicurazione per gli infortuni sul lavoro. Ricordiamo infatti che il Ministero del lavoro, con nota del 10/6/2013, meno di due mesi prima, prot.  37 / 0010478 / MA007.A001 aveva invece segnalato che, ai fini INPS, non fosse soggetta ad obbligo previdenziale l’attività prestata dal collaboratore familiare in modo occasionale e non prevalente, ossia se viene svolta per massimo 720 ore all’anno solare (90 giorni), a prescindere della presenza del titolare nei locali dell’impresa familiare. Dunque siamo in presenza di un sistema previdenziale ed assicurativo che marcia su binari paralleli, tra INAIL ed INPS, anche sul piano degli obblighi a carico degli imprenditori che si avvalgano di un collaboratore familiare.

IRAP e collaboratori familiari

Ci sono novità anche al fine della assogettabilità ad IRAP della ditta individuale che si avvalga di collaboratori o collaboratrici familiari. Nel 2016 la Cassazione, a Sezioni unite, ha escluso che i piccoli imprenditori, o esercenti del commercio, artigiani, esercenti spettacoli viaggianti ecc., siano soggetti ad IRAP Se si avvalgono di collaboratori con mansioni esecutive.

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Ministero del Lavoro nota n. 14184 del 05 agosto 2013 n. 14184

Oggetto: collaboratori familiari nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio – indicazioni operative per il personale ispettivo – Ulteriori precisazioni.


Questo Ministero, con lett. circ. prot. 37/0010478 del 10 giugno 2013, ha fornito indicazioni operative al personale ispettivo in ordine all’impiego di collaboratori familiari nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio e alla conseguente attività di accertamento.

Sulla base di richieste pervenute in particolare dall’INAIL, fermo restando il contenuto della predetta nota, si ritiene utile fornire ulteriori precisazioni, con particolare riferimento ai connessi obblighi di natura assicurativa dei collaboratori e al corretto utilizzo del potere di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.

In particolare va precisato che le indicazioni contenute nella predetta nota sono evidentemente riferite agli obblighi di carattere previdenziale nei confronti dell’INPS.

In relazione agli obblighi assicurativi nei confronti dell’INAIL, notoriamente più stringenti, restano ferme le indicazioni già fornite dall’Istituto che, a prescindere dal settore in cui operi il collaboratore, hanno inteso evidenziare la sussistenza di tali obblighi ogniqualvolta la prestazione sia “ricorrente” e non meramente “accidentale”.

Al fine tuttavia di fornire, anche in tal caso, un parametro di carattere oggettivo si ritiene possibile, in via orientativa e d’intesa con l’INAIL, considerare “accidentale” una prestazione resa una/due volte nell’arco dello stesso mese a condizione che nell’anno le prestazioni complessivamente effettuate non siano superiori a 10 giornate lavorative.

Ciò premesso, ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 occorre tenere presente che:

– la base numerica su cui calcolare il totale dei “lavoratori presenti sul luogo di lavoro” momento dell’accesso ispettivo deve ricomprendere anche i lavoratori che effettuano una prestazione non “ricorrente” e cioè i lavoratori non soggetti all’assicurazione INAIL;

– ai fini dell’individuazione della quota del 20% necessaria per l’adozione dell’anzidetto provvedimento non vanno computati, evidentemente, i lavoratori non assicurabili all’INAIL secondo le indicazioni di cui alla presente nota

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