giovedì 31 agosto 2017

Polo unico visite fiscali dal 1° settembre: Ecco cosa devi sapere


Cambiano le visite fiscali per i dipendenti della Pubblica Amministrazione. Il controllo sarà gestito da un nuovo “Polo unico per le visite fiscali”, che entrerà in vigore da domani, il quale si avvale di strumenti e metodologie nuove. L’INPS, infatti, effettuerà le visite fiscali anche d'ufficio, cioè non solo su richiesta dei dirigenti della Pubblica Amministrazione come avveniva fino ad ora. E nel farlo si potrà avvalere, così come le indagini per il settore privato, di un sistema informatizzato che consentirà di eseguire controlli mirati nei confronti delle assenze considerate più "sospette".

Boeri ha chiarito che non si faranno controlli casuali, ma mirati: "Guardando all'esperienza e ai fattori di rischio specifico, ai casi di abuso e di comportamento opportunistico quando sono più frequenti, di storie individuali o piuttosto per alcuni giorni della settimana. Quindi concentrando le visite in alcuni giorni per rendere i controlli maggiormente efficaci".

Il presidente dell'INPS ha spiegato che "con il 'Polo unico per le visite fiscali' noi partiamo il 1° settembre, ma con una fase transitoria perché l'atto di indirizzo non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale e speriamo che avvenga nel più breve tempo possibile. Abbiamo anche bisogno del decreto" sulle fasce di reperibilità, "questo è molto importante per aumentare l'efficienza dei nostri controlli e dell'attività dei medici".

Numerose sono le novità introdotte dal menzionato Decreto Legislativo, come:

  1. l’attribuzione all’Istituto della competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo (VMC) sia su richiesta delle Pubbliche Amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio;
  2. la revisione della disciplina del rapporto tra INPS e medici di medicina fiscale, da regolamentare mediante apposite convenzioni, da stipularsi tra l’INPS e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sulla base di un Atto di indirizzo adottato con apposito Decreto Ministeriale;
  3. all’armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato in materia di fasce orarie di reperibilità, nonché alla definizione delle modalità per lo svolgimento degli accertamenti medico legali, mediante adozione di un apposito Decreto.


Ma cosa cambia in sostanza? Ebbene, dal 1° settembre 2017, la richiesta di VMC potrà essere effettuata da parte delle Pubblica Amministrazione attraverso l'apposito portale già in uso; qualora invece le Pubbliche Amministrazioni in questione non utilizzassero ancora i servizi del portale, dovranno previamente procedere a richiedere le credenziali di accesso ai servizi online di consultazione attestati di malattia e di richiesta di visita medica di controllo. 

Inoltre, verrà messo a disposizione dei datori di lavoro pubblici anche un servizio che consentirà automaticamente di stabilire se quella Pubblica Amministrazione rientra meno tra quelle di competenza del polo unico.

Il datore di lavoro pubblico che decide di richiedere una VMC deve specificare se essa debba essere effettuata o meno presso l'ambulatorio (nel primo caso con le modalità previste dalla attuale normativa in caso di assenza del lavoratore a visita domiciliare), al fine di consentire la verifica dell'effettiva sussistenza dello stato morboso. Una volta effettuate le visite mediche di controllo, l’INPS farà in modo che i datori di lavoro pubblici abbiano gli esiti dei verbali all'interno dei servizi telematici, esattamente come avviene allo stato attuale per tutte le visite mediche di controllo datoriali nell'ambito dell’impiego privato.

Per quanto riguarda invece la disposizione d'ufficio delle visite mediche domiciliari, l'INPS segnala che dal 1° settembre 2017 gli applicativi in uso presso l'Istituto dovranno essere adattati al fine di acquisire i dati dei certificati dei dipendenti pubblici e disporre un numero prestabilito di visite d’ufficio; anche in questi casi comunque, al datore di lavoro verrà fornito l'esito della visita di controllo così come le informazioni riguardanti i casi di assenza dal domicilio e la sua conseguente convocazione a visita ambulatoriale.

Qualora il lavoratore si assenti dal domicilio, a seguito di visita medica di controllo disposta d'ufficio, si procederà con l'invito a visita ambulatoriale in conformità a quello che succede per i lavoratori del settore privato, all'interno della quale dovranno essere valutate solamente l'effettiva sussistenza dello stato morboso e la relativa prognosi, ma non la valutazione delle eventuali giustificazioni prodotte.

Soggetti interessati - Il nuovo polo unico per le visite fiscali avrà effetti per alcune particolari categorie di soggetti, che sono: 
quelli elencati all’articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001, per cui: “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”;
i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 179/2012 cioè tutti quei dipendenti del settore pubblico, i quali non sono però soggetti al regime previsto dal D.Lgs. n. 165/2001, per i quali si intendono, ai sensi dell'articolo 3 del TU del Pubblico Impiego: “i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia” nonché i dipendenti degli Enti che svolgono la loro attività presso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e i docenti e ricercatori universitari;
sono compresi tra i soggetti ai quali si applica tale disciplina anche i dipendenti delle autorità indipendenti, comprese Consob, Banca d'Italia così come il personale delle università non statali legalmente riconosciute.

Soggetti esclusi – Restano invece esclusi dalla disciplina di cui all'articolo 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001:
i soggetti facenti parte delle forze armate e dei corpi armati dello Stato, così come del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali si intendono: Esercito, Marina militare, Aeronautica militare, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria, e Corpo nazionale dei vigili del fuoco (ad eccezione del personale volontario);
i dipendenti degli Enti pubblici economici, degli Enti morali e delle aziende speciali.

Accertamenti medico-legali – La modifica alla quale occorre prestare maggiormente attenzione riguarda però l'articolo 2-bis del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia vengano effettuati in via esclusiva, su tutto il territorio nazionale da parte dell'Istituto previdenziale, e che essi possano essere svolti:
d'ufficio;
sulla base di una richiesta da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro, con oneri a carico dell'INPS, il quale provvede però nei limiti delle risorse trasferite da parte delle Amministrazioni interessate.

Viene così disciplinato il rapporto specifico tra l'INPS e i medici di medicina fiscale: esso sarà gestito da parte di apposite convenzioni tra INPS e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale; si ricorda in merito, che per la stipula delle convenzioni dovrà essere adottato un atto di indirizzo da parte del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e con il Ministro della Salute, dopo aver sentito l'INPS per gli aspetti organizzativi e gestionali, e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, così come le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Si andrà poi a definire anche la durata delle convenzioni demandando a queste ultime la disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie.

Preventiva comunicazione in caso di allontanamento – Altra interessante novità introdotta dal D.Lgs. n. 75/2017, riguarda la regola secondo la quale qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità allo scopo di effettuare visite mediche, prestazioni, accertamenti specialistici, ovvero per altri giustificati motivi, egli è tenuto a dare preventiva comunicazione all'Amministrazione di appartenenza, che ne darà opportuna notizia all'INPS, e – nei casi in cui è richiesto – dovrà essere presentata anche opportuna documentazione all'Amministrazione di appartenenza.

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