Nuovo spesometro trimestrale 2017
La trasmissione dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute, cd. “nuovo spesometro” nella sua nuova formulazione, prevede il rispetto di un tracciato telematico. Tale tracciato costituisce, di fatto, insieme alle le diverse Risoluzioni intervenute a chiarimento dell’adempimento, la “guida” da seguirsi per espletare l’adempimento, posto che non sono state rilasciate istruzioni specifiche alla comunicazione stessa. Due i provvedimenti sino ad ora che riguardano le specifiche tecniche, ovvero il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017 prot. 58793, e le nuove specifiche “versione 1.1” del 11 luglio 2017.
Tecnicamente la trasmissione telematica dei dati deve avvenire tramite la piattaforma Fatture e Corrispettivi, mediante la produzione di files XML conformi al tracciato, sui quali deve essere apposta la firma elettronica. In buona sostanza il procedimento di invio è assimilabile a quello previsto per la spedizione dei dati della Comunicazione Periodica delle Liquidazioni IVA che è già stata oggetto di approfondimento.
Esistono tuttavia una serie di importanti differenziazioni: innanzi tutto la trasmissione dei dati deve avvenire con files separati per quanto riguarda le fatture ricevute (suffisso DTR) e le fatture messe (suffisso DTE). L’invio può anche avvenire “a pezzi”, nel senso che ogni invio successivo va ad implementare i dati trasmessi precedentemente. Per chiarire con un esempio, se vengono inviate 100 fatture di acquisto, e poi ci si accorge di averne dimenticate 2, si potrà inviare un file contenente solo le due mancanti, che automaticamente andranno ad aggiungersi alle 100 già trasmesse. Un invio successivo, pertanto, non va a sostituire il precedente, bensì ad implementarlo. Laddove fosse necessario annullare dei dati già inviati occorrerà effettuare una specifica trasmissione di file di tipo “annullamento” (suffisso ANN) che dovrà contenere il riferimento specifico assegnato in sede di trasmissione originaria alla / alle fatture che si intende annullare.
E’ prevista, fortunatamente, la possibilità di integrare o rettificare la comunicazione Dati Fatture, entro 15 giorni beneficiando di sanzioni ultra ridotte, ma anche oltre tale termine, secondo le regole ordinarie del ravvedimento operoso adeguate alle sanzioni previste per la comunicazione. Un’indicazione puntuale delle sanzioni dovute e delle modalità di ravvedimento sono state precisare con Risoluzione Agenzia delle Entrate nr.104/E (per approfondimenti: COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA E DATI FATTURE: IL PUNTO SUL RAVVEDIMENTO).
Vediamo ora quando trasmettere.
La comunicazione dati fatture è normativamente prevista a cadenza trimestrale, ma, solo per l’anno 2017, è stata prevista la cadenza semestrale. Il termine originariamente fissato per l’invio del primo semestre è stato oggetto di proroga, ed è attualmente stabilito entro il 18 settembre 2017. E’ tuttavia doveroso precisare che si tratta di una scadenza ‘con punto interrogativo’, perché a fronte delle richieste (e proteste) avanzate dagli operatori di settore pare sia in fase di completamento un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che fissi il terzo rinvio, concedendo maggior tempo per l’adempimento stesso.
Quando scadrà pertanto (davvero) la comunicazione Dati Fatture del primo semestre? Di fatto ad oggi non lo sappiamo con certezza. Si parla di fine settembre (ovvero 2 ottobre… quest’anno siamo ‘perseguitati’ da scadenze che cadono in giorni festivi), oppure addirittura fine ottobre, andando così (tanto per cambiare) a creare un nuovo ingorgo con la trasmissione dei 770 e di Redditi e IRAP. Insomma, per quanto si slitti continuamente, è sempre emergenza. Chissà che anche questo non faccia aprire gli occhi su un calendario fiscale talmente fitto che è impossibile non ritrovarsi sempre con scadenze accavallate.
Commenti
Posta un commento