Quattordicesima pensionati 2017, i requisiti per l’accesso al beneficio



A luglio arriva la quattordicesima per i pensionati. Con il messaggio n. 2459 del 20 giugno 2017, l’Inps ha fornito un riepilogo dei requisiti anagrafici, contributivi e reddituali richiesti per l’accesso al beneficio.
Seguendo le recenti modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2017, l’Istituto di previdenza erogherà il beneficio a 3,5 milioni di pensionati con aumento del numero di beneficiari di 1,43 rispetto al 2016 e una crescita della spesa da 854 milioni a 1,72 miliardi di euro.

Requisiti anagrafici
Il beneficiario deve avere compiuto 64 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione. Per l’anno 2017 sono interessati tutti i soggetti nati prima del 1° gennaio 1954.

Il beneficio può essere attribuito per un periodo inferiore all’anno, in proporzione ai mesi di spettanza, nel caso di:
pensione con decorrenza nell’anno interessato successiva al 31 gennaio;
compimento del sessantaquattresimo anno nel corso dell’anno, il beneficio spetta in tal caso anche per il mese di raggiungimento dell’età.

Requisiti contributivi
Per la corresponsione dell’aumento viene considerata tutta la contribuzione accreditata in favore del titolare della pensione.
Per le pensioni in totalizzazione e cumulo viene presa in esame la sola contribuzione degli enti pubblici (INPS-ENPALS-INPDAP-IPOST-INPGI), mentre viene esclusa quella relativa agli enti privatizzati.
Nel caso in cui il beneficio venga corrisposto sulla pensione ai superstiti, l’anzianità contributiva del dante causa è rapportata all’aliquota di spettanza (art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.).

Requisiti reddituali
Anno di riferimento del reddito
Si rammenta che la verifica del diritto alla somma in argomento viene effettuata sulla base dei criteri di cui all’art. 35, comma 9, del D.L. 30.12.2008, n.207, convertito con modificazioni dalla legge 14/2009, nel caso di prima concessione, ed in base ai criteri dettati dal comma 8 del medesimo articolo come modificato dalla legge 122/2011, nel caso di concessione del beneficio successiva alla prima.

Di conseguenza, in questo ultimo caso, devono essere presi in esame i redditi da pensione memorizzati nel casellario dei pensionati dell’anno in corso, e i redditi diversi dai precedenti relativi all’anno precedente.

Per l’anno 2017, devono essere, quindi, valutati:

nel caso di prima concessione (rientrano in tale casistica tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva), tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2017;
nel caso di concessione successiva alla prima: redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nel 2017; redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nel 2016.
Vengono, pertanto, sempre utilizzati i redditi da prestazione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati al momento dell’elaborazione, riferiti all’anno di erogazione. Per i redditi diversi, vengono presi in esame quelli dell’anno 2016, ovvero 2017, per le prime concessioni. Se tali dati non sono disponibili, vengono utilizzati i dati dichiarati negli anni precedenti. Per tale ragione, la somma aggiuntiva viene corrisposta in via provvisoria, e della sussistenza del diritto sarà verificato sulla base della dichiarazione dei redditi a consuntivo.

Limiti

Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente; tale reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella.

Dal corrente anno 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario: fino a 1,5 volte il trattamento minimo, ovvero fino a 2 volte il trattamento minimo.

Il tetto massimo reddituale oltre il quale il beneficio non spetta deve essere incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. Infatti, la c.d. clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte, ovvero, a 2 volte il trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.


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