LIBRETTO FAMIGLIA E PRESTO: ENTRO FINE MESE l’INPS EMANERÀ' LA CIRCOLARE ESPLICATIVA


In occasione della promulgazione del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella L. n. 96/2017, l’Ufficio stampa informa che nei giorni scorsi Palazzo Chigi ha provveduto a far pervenire al Quirinale un appunto sulla nuova disciplina che regola il lavoro occasionale, anche in relazione agli ordini del giorno approvati in materia dalla Camera dei Deputati.

Nell’appunto s’illustrano le misure che saranno adottate per garantire la piena ed effettiva tracciabilità dei rapporti di lavoro al fine di prevenire possibili abusi. In particolare l’INPS emanerà entro il 30 giugno una Circolare per illustrare le nuove procedure e varerà il 10 luglio la piattaforma telematica che non consentirà, a questo riguardo, l’insorgenza di abusi o di rapporti lavorativi irregolari.

Con l’occasione, si riepilogano i tratti essenziali dei nuovi Istituti che regolano il lavoro occasionale accessorio, a seguito dell’abrogazione dei voucher.

I nuovi strumenti – Mandato in soffitta l’Istituto dei voucher, consentendone l’utilizzo solamente per quelli acquistati entro il 17 marzo 2017, il Legislatore ha introdotto due nuovi strumenti che disciplinano il lavoro accessorio che prendono il nome di:
Libretto famiglia: al quale possono fare ricorso le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività̀ professionale o d’impresa;
PrestO (contratto di Prestazione Occasionale): al quale possono fare ricorso gli altri utilizzatori nell’esercizio d’impresa.

Requisiti economici – Il principio base è quello di non superare i seguenti limiti economici, per ciascun anno civile, pari a:

  • 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  • 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
  • 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.


Tali compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sull’eventuale stato di disoccupazione e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

Tutele – Come per i voucher, il prestatore di lavori occasionali ha diritto alla copertura previdenziale, assicurativa e infortunistica. La novità sta nel fatto che il prestatore ha l’obbligo d’iscrizione alla Gestione Separata INPS (di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335/1995) e trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di riposo giornaliero, riposo settimanale e pause (ex articoli da 7 a 9 del D.Lgs. 66/2003) e quelle in materia di sicurezza sul lavoro (secondo i limiti di cui al richiamato art. 3, comma 8, del D.Lgs. 81/2008, e successive modificazioni).

Occhio ai limiti – Altra novità importante concerne le sanzioni in caso di sformato dei limiti massimi. Difatti, in caso di superamento del limite di 2.500 euro, o in caso di durata della prestazione superiore a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il rapporto di lavoro (ad esclusione delle ipotesi in cui il committente sia una Pubblica Amministrazione) si trasforma a tempo pieno e indeterminato; per il settore agricolo, il limite di durata è pari al rapporto tra la soglia suddetta dei 2.500 euro e la retribuzione oraria di cui al comma 16 dell’art. 53-bis del D.L. n. 50/2017. 

Inoltre, è vietato il ricorso al contratto di Prestazione Occasionale: 
a) con soggetti che abbiano in corso o abbiano cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa col medesimo utilizzatore;
b) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più̀ di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
c) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività̀ lavorative rese dai soggetti non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
d) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività̀ di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
e) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Comunicazione online - Per gli utilizzatori e i prestatori, ai fini dell'accesso all'Istituto delle prestazioni occasionali, è previsto l’obbligo di registrazione (con relativi adempimenti) in un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono altresì essere effettuati mediante il modello di versamento F24 (con esclusione di ogni forma di compensazione). La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite i patronati esclusivamente ai fini dell’accesso al Libretto Famiglia.

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Come anticipato anche negli altri nostri articoli del blog, la piattaforma online sarà lanciata il 10 luglio 2017.

Libretto famiglia – Venendo più specificatamente al secondo dei due strumenti che regolano il lavoro occasionale accessorio, ossia il Libretto famiglia, il Legislatore afferma che tale strumento è reperibile all’interno della piattaforma informatica INPS dedicata, ovvero presso gli Uffici postali. Il libretto può essere utilizzato per pagare le seguenti tipologie di prestazioni occasionali svolte da uno o più̀ prestatori:
piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
insegnamento privato supplementare.

Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, del valore nominale di 10 euro, corrispondente ad una prestazione di durata non superiore a un’ora. Il costo lordo di ogni titolo è di 12 euro e, oltre al corrispettivo della prestazione, include:
1,65 euro a titolo di contributo alla Gestione Separata;
0,25 euro quale premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
0,10 euro destinati al finanziamento degli oneri gestionali.

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