giovedì 4 maggio 2017

Tempi accorciati per la detrazione IVA.

 Il relativo diritto non potrà più essere esercitato con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui sorto (quando l’imposta diviene esigibile) bensì con la prima dichiarazione utile: quella relativa “all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”. Così prevede il nuovo art. 19, D.P.R. 633/1972 dopo l’intervento della manovra correttiva (art. 2 D.L. 50/2017).

La novità non si limita a questo: cambiano anche i tempi di registrazione delle fatture. L’operazione andrà ora eseguita anteriormente alla liquidazione periodica “nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno” (nuovo art. 25 D.P.R. 633/1972). La novità è volta ad allineare il momento di registrazione delle fatture emesse con quello delle fatture ricevute, nell’ambito di un unico periodo di imposta, al fine di rendere più veloce e snello l’incrocio dei dati da parte dell’Amministrazione finanziaria e, dunque, più agevole l’individuazione delle anomalie. Il tutto per ridurre il gap IVA stimato in 100 milioni di euro.

“Per quanto riguarda l’IVA – si legge nella relazione tecnica della manovra - molto efficace è il riscontro tra i dati delle fatture emesse dai fornitori con quelle registrate dagli acquirenti”, a tal fine “è necessario che sussista una coincidenza temporale tra il momento in cui è registrata la fattura sulla cessione e quello nel quale si registra la fattura in acquisto”. “Considerato che il tasso di evasione IVA, calcolato in rapporto all’ammontare dell’imposta effettivamente versata, si attesta su un valore pari al 41% - conclude la relazione - si può stimare un potenziale gap, afferente alle fatture acquisite negli anni precedenti e registrate nell’anno in corso, pari a circa 100 milioni”.   

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