Nessun obbligo di stampa per tutte le fatture ricevute se conservate in versione elettronica su pc, tablet ecc
Le fatture d’acquisto, sia quelle analogiche (normalmente cartacee) che quelle digitali (file di PC anche in formato PDF), dotate dei requisiti per essere considerate “documenti informatici”, possono essere conservate elettronicamente. Non vi è, pertanto, l’obbligo di materializzare su supporti fisici (es. stampa) tali fatture per essere considerate giuridicamente esistenti ai fini tributari, laddove la procedura di conservazione sostitutiva si concluda con l’apposizione della marca temporale. Queste alcune delle precisazioni contenute nella Risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017.
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