ll Jobs Act sul lavoro autonomo introduce una nuova e flessibile modalità di organizzazione del lavoro subordinato, che prescinde dalla esatta definizione del luogo e dell’orario di lavoro, ma viene definita dalle attività da svolgere e dalle competenze del soggetto prestatore. L’attività lavorativa viene svolta in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, ma nel rispetto dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale stabiliti dalla legge e dai CCNL.
La finalità, che sta alla base del provvedimento, è quella di agevolare la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro: la flessibilità degli orari e degli spazi di lavoro consente, infatti, ai lavoratori e alle lavoratrici, una maggiore libertà nel conciliare i propri tempi di lavoro con i carichi di cura genitoriali e le attività domestiche e personali.
Il concetto gira intorno a tre parole chiave:
L’accordo deve essere stipulato, tra datore di lavoro e lavoratore subordinato, in forma scritta ai fini della prova e deve disciplinare:
L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.
I principali vantaggi - Lo smart working rappresenta per l’azienda una importante opportunità per aumentare la soddisfazione e la produttività dei lavoratori, ridurre dei costi di gestione dello spazio fisico e abbattere il fenomeno dell’assenteismo.
I lavoratori, dal canto loro, possono ottimizzare la gestione del tempo tra lavoro e vita privata ed ottenere una migliore realizzazione personale grazie anche al superamento delle classiche strutture gerarchiche del lavoro.
Il lavoratore agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono l’attività esclusivamente all'interno dell’azienda: l’entità del compenso debba essere definita piuttosto dal tipo di mansioni assegnate. Tuttavia, pur essendo previsti, anche per il lavoro agile, una serie di incentivi legati alla produttività, risulta difficile quantificare, e dunque retribuire, eventuali ore di straordinario.
Inoltre, se trattasi di contratto a tempo indeterminato, è necessario che, in caso di recesso, sia rispettato un termine di preavviso non inferiore a trenta giorni (novanta giorni in caso di lavoratori disabili).
E’ altresì riconosciuto il diritto all'apprendimento permanente e alla certificazione periodica delle competenze. Spettano inoltre, ai lavoratori agili, gli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciuti dalla legge in relazione ad incrementi di produttività ed efficienza.
Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa: il datore di lavoro consegna, ogni anno, al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una informativa scritta contenente i rischi generali e specifici connessi a questa particolare modalità di svolgimento del rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro riguardo la prestazione eseguita all'esterno dei locali aziendali.
Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge per la generalità dei lavoratori dipendenti.
La finalità, che sta alla base del provvedimento, è quella di agevolare la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro: la flessibilità degli orari e degli spazi di lavoro consente, infatti, ai lavoratori e alle lavoratrici, una maggiore libertà nel conciliare i propri tempi di lavoro con i carichi di cura genitoriali e le attività domestiche e personali.
Il concetto gira intorno a tre parole chiave:
- flessibilità spaziale, in quanto come si legge sempre nell'art. 15 "la prestazione viene eseguita, in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno senza postazione fissa";
- flessibilità oraria si indica che la prestazione deve essere svolta "entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva";
- diritto alla disconnessione: l’accordo di lavoro agile deve individuare i tempi di riposo del lavoratore, nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
L’accordo deve essere stipulato, tra datore di lavoro e lavoratore subordinato, in forma scritta ai fini della prova e deve disciplinare:
- l’esecuzione della prestazione anche all'esterno dei locali aziendali;
- le modalità di esercizio del potere di controllo e disciplinare da parte del datore di lavoro e le correlate ipotesi di irrogazione di sanzioni disciplinari;
- i tempi di riposo e il diritto alla disconnessione del lavoratore.
L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.
I principali vantaggi - Lo smart working rappresenta per l’azienda una importante opportunità per aumentare la soddisfazione e la produttività dei lavoratori, ridurre dei costi di gestione dello spazio fisico e abbattere il fenomeno dell’assenteismo.
I lavoratori, dal canto loro, possono ottimizzare la gestione del tempo tra lavoro e vita privata ed ottenere una migliore realizzazione personale grazie anche al superamento delle classiche strutture gerarchiche del lavoro.
Il lavoratore agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono l’attività esclusivamente all'interno dell’azienda: l’entità del compenso debba essere definita piuttosto dal tipo di mansioni assegnate. Tuttavia, pur essendo previsti, anche per il lavoro agile, una serie di incentivi legati alla produttività, risulta difficile quantificare, e dunque retribuire, eventuali ore di straordinario.
Inoltre, se trattasi di contratto a tempo indeterminato, è necessario che, in caso di recesso, sia rispettato un termine di preavviso non inferiore a trenta giorni (novanta giorni in caso di lavoratori disabili).
E’ altresì riconosciuto il diritto all'apprendimento permanente e alla certificazione periodica delle competenze. Spettano inoltre, ai lavoratori agili, gli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciuti dalla legge in relazione ad incrementi di produttività ed efficienza.
Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa: il datore di lavoro consegna, ogni anno, al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una informativa scritta contenente i rischi generali e specifici connessi a questa particolare modalità di svolgimento del rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro riguardo la prestazione eseguita all'esterno dei locali aziendali.
Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge per la generalità dei lavoratori dipendenti.
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