Formazione dei professionisti: deducibilità integrale con tetto FiscoOggi.it

La nuova legge (in attesa di essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale) prevede, nel Capo I, una serie di tutele a favore dei lavoratori autonomi che, ai sensi del codice civile (articolo 2222), sono coloro che si obbligano “a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.



Il Capo II, invece, contiene le disposizioni che introducono misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (“lavoro agile”).



Dal punto di vista tributario, vengono in rilievo gli articoli 8 e 9 della legge (contenuti nel Capo I) che prevedono significative novità in materia di redditi di lavoro autonomo, modificando l’articolo 54 del Tuir (Dpr 917/1986).



Entrata in vigore

Le nuove disposizioni si applicano “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017”, quindi saranno operative con riguardo alle spese sostenute nel corso del 2017 da considerare per la predisposizione della dichiarazione dei redditi del prossimo anno.



#studiosemeraro informa come sempre :)



Formazione dei professionisti: deducibilità integrale con tetto FiscoOggi.it

Commenti

Post popolari in questo blog

Bonus occhiali da vista e lenti a contatto

Il bonus per i disoccupati under 35: incentivi all'assunzione.

Il voucher torna in tabaccheria