ANF ed Unioni Civili
L’INPS ha rilasciato la circolare 84 del 5 maggio 2017 con la quale fornisce importanti informazioni sugli effetti delle nuove norme della cosiddetta Cirinnà sulle prestazioni a sostegno delle famiglie erogate dall’INPS. Di particolare rilievo sono le novità che riguardano l’assegno per congedo matrimoniale, gli Assegni per il Nucleo familiare e gli assegni familiari per convivenze di fatto e Unioni civili.
La regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze di fatto ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n.76 (cosiddetta Legge Cirinnà) ha in un primo tempo avuto effetto su tutta la legislazione sociale vigente, soprattutto per le unioni civili fra persone dello stesso sesso.
Questo perchè è la legge stessa che ha di fatto modificato tutta la normativa vigente disponendo che:
Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
La regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze di fatto ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n.76 (cosiddetta Legge Cirinnà) ha in un primo tempo avuto effetto su tutta la legislazione sociale vigente, soprattutto per le unioni civili fra persone dello stesso sesso.
Questo perchè è la legge stessa che ha di fatto modificato tutta la normativa vigente disponendo che:
Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
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