Spese per lavori edili condominiali: scadenza 28 Febbraio 2017

Il decreto del Mef del 1 dicembre 2016 pubblicato in forza di quanto previsto dal D.Lgs 175/2014, prevede che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, da parte dell'Agenzia delle Entrate, a partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Con un provvedimento pubblicato sul proprio sito in data 27 gennaio, l'Agenzia ha pubblicato le specifiche tecniche da considerare ai fini dell’espletamento dell’adempimento in commento.

I dati possono essere trasmessi anche tramite intermediari quali, Commercialisti, Consulenti del lavoro o C.a.f.

In seguito alla pubblicazione delle stesse specifiche tecniche che hanno dato il via all’adempimento in commento, l’Agenzia nel corso di un incontro con la stampa specializzata ha fornito una serie di chiarimenti operativi da seguire per la corretta esecuzione e rispetto dei termini della trasmissione dei dati sopra richiamati.

Uno dei chiarimenti ha riguardato l’indicazione delle quote di spesa da comunicare imputate ai singoli condòmini o che non sono state pagate per morosità.

Ebbene l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che, nella comunicazione telematica per la trasmissione delle spese attribuite ai condòmini per lavori effettuati sulle parti comuni, gli amministratori sono tenuti a fornire l’informazione relativa all’effettivo pagamento al 31 dicembre della quota di spesa attribuita a ciascun soggetto. In tal senso, dovrà essere compilato il campo relativo al “flag pagamento” attraverso il quale andrà evidenziato se il pagamento è stato interamente corrisposto al 31 dicembre dell’anno di riferimento ovvero se lo stesso è stato parzialmente o interamente non corrisposto entro tale data. Nelle specifiche tecniche si fa riferimento alla quota «attribuita» e non alla quota «pagata» in quanto, «ai fini del riconoscimento del beneficio in caso di spese relative a parti comuni condominiali la detrazione compete:
con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell’amministratore che deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2016 con riferimento alla prossima dichiarazione dei redditi;
nel limite delle rispettive quote dello stesso imputate ai singoli condòmini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio al momento della presentazione della dichiarazione, anche anticipatamente o posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonifico.
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L’Agenzia precisa che nel caso in cui il pagamento da parte dei singoli condòmini è stato effettuato entro il 31 dicembre 2016 la quota di spesa a loro riconducibile troverà collocazione diretta nella prossima dichiarazione precompilata, in caso contrario, la spesa sarà indicata esclusivamente nel foglio informativo e il contribuente, nel rispetto delle condizioni di detraibilità previste dalla normativa potrà modificare la dichiarazione aggiungendo tale onere qualora pagato entro la data di presentazione della dichiarazione.

Si ricorda a tal proposito che la Circolare del Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III n°122/99 aveva chiarito, al fine dell’ottenimento del beneficio fiscale legato ai lavori di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica, in caso di spese relative a parti comuni condominiali la detrazione compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell’amministratore e nel limite delle rispettive quote dello stesso imputate ai singoli condòmini e da quest’ultimi effettivamente versati al condominio al momento della presentazione della dichiarazione anche anticipatamente o posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonifico.

Altri chiarimenti erano già stati forniti in precedenza, e in particolare in riferimento all’obbligo di trasmissione dei dati da parte dei condomini minimi. Se il condominio, con più di otto condòmini, ha nominato un amministratore, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, (la nomina dell’amministratore è obbligatoria solo se i condòmini sono più di otto), quest’ultimo è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Se, invece, i condòmini del cd “condominio minimo” non hanno provveduto a nominare un amministratore, gli stessi non sono tenuti alla trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

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