mercoledì 15 febbraio 2017

Si avvicina a passi da gigante la presentazione per il Modello 730/2017.... Are you ready?



Approvato in via definitiva con Provvedimento direttoriale n. 22484 del 31 gennaio 2017 il modello di dichiarazione “REDDITI 2017–PF” che le persone fisiche devono presentare per la dichiarazione dei redditi 2017 (periodo d’imposta 2016) ai fini delle imposte sui redditi, insieme le relative istruzioni e ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2016 nonché alla scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

DETASSAZIONE E PRODUTTIVITA’ – Il modello “REDDITI 2017–PF” recepisce le ultime novità normative, come la reintroduzione dei premi di risultato ai quali si applica una imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 10% per effetto della nuova riattivazione della detassazione produttività contenuta nella Legge di Stabilità in caso di dipendenti con redditi fino a 50mila euro l’anno. Il premio può arrivare a 2mila euro (2.500 in caso di imprese che prevedono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro). Se si è scelta l’erogazione dei premi sotto forma di benefit aziendali o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore non si applica alcuna tassazione.

RIENTRO DI CERVELLI – Tra le novità che rientrano nella dichiarazione dei redditi 2017 anche il regime speciale per i lavoratori impatriati, con riferimento alla misura volta a promuovere il rientro dei cervelli in Italia, consentendo a chi torna in patria, restandovi per almeno due anni, di calcolare come imponibile solo il 70% del reddito di lavoro dipendente prodotto nel nostro Paese.

EROGAZIONI LIBERALI – Dall’anno di imposta 2016 chi effettua erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave può fruire della deduzione del 20% delle stesse (anche donazioni e gli altri atti a titolo gratuito) fino ad un massimo di 100.000 euro, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficenza. In caso di erogazioni liberali in favore di istituti scolastici il credito di imposta è pari al 65% (School bonus), ripartito in 3 quote annuali di pari importo, sempre fino ad un massimo di 100.000 euro.

ASSICURAZIONI DISABILI – Sulle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave la detrazione del 19% è applicabile, dal 2016, fino all’importo massimo di 750 euro.

DETRAZIONI IMMOBILI – Per quanto riguarda le spese sostenute per gli immobili in proprio possesso, le novità normative inserire nel modello prevedono:

  • un credito d’imposta per le spese sostenute per gli impianti di videosorveglianza dirette alla prevenzione di attività criminali;
  • la detrazione pari al 50% delle spese di arredo (fino 16.mila euro) per gli immobili acquistati nel 2015 o 2016 e adibiti ad abitazione principale da giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non abbia più di 35 anni;
  • la detrazione del 19% sui canoni di leasing 2016 per l’acquisto di immobili da adibire a prima casa (leasing prima casa), purché i contribuenti abbiano un reddito, alla data di stipula del contratto, non superiore a 55.000 euro. L’agevolazione si applica a un canone massimo di 8mila euro per gli under 35, o di 4mila euro sopra questa soglia;
  • la detrazione pari al 50% dell’IVA pagata nel 2016 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B;
  • la detrazione pari al 65% per le spese sostenute (acquisto, installazione e messa in opera) per dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA – Il frontespizio del modello “REDDITI 2017–PF” è stato modificato a frontespizio, eliminando la casella “tipo di dichiarazione”, a fronte delle novità introdotte dal Dl 193/2016 in tema di dichiarazione integrativa, i cui termini per la presentazione sono stati allungati a cinque anni: il credito derivante da minor debito o maggior credito risultante si indica direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui si presenta la dichiarazione integrativa nel nuovo quadro DI. Eliminato di conseguenza anche, all’interno del quadro RS, il prospetto relativo ad “errori contabili”.

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